Cassazione Penale, Sentenza n. 217/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato l'assoluzione pronunciata in primo grado "perché il fatto non costituisce reato" dall'accusa di calunnia (art. 368 c.p.). Deduce un unico motivo articolato denunciando violazione degli artt. 51, 43 e 595 c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio l'operatività dell'esimente del diritto di critica politica e non avrebbe valutato correttamente la mancanza dell'elemento materiale della calunnia (sostenendo che la querela per diffamazione da lui proposta fosse fondata e quindi non costituente calunnia). In sostanza contesta la ricostruzione dei fatti e l'applicazione del diritto di critica operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure che sostanzialmente chiedono la rivalutazione del merito e dei fatti, materia non sindacabile in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente abbia sostanzialmente proposto una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella adottata dal giudice di merito e non abbia dedotto profili di diritto idonei a integrare i motivi di cassazione. Per legge è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di calunnia, materia dell'accusa originaria; la decisione del merito aveva assolto l'imputato da tale accusa
Richiamato dal ricorrente come esimente del diritto di critica politica; la Corte ha ritenuto che la contestazione sull'applicazione di tale esimente fosse fondata su rielaborazioni fattuali non sindacabili in cassazione
Citato dal ricorrente in relazione agli elementi del reato; la Corte ha rilevato che le doglianze concernono valutazioni di fatto e non profili giuridici immediatamente impugnabili
Norma sulla diffamazione, richiamata dalla ricostruzione del ricorrente che sosteneva la fondatezza della denuncia per diffamazione e quindi l'assenza di calunnia
artt. 652 e 653 cod. proc. pen.
Richiamati dalla Corte con riferimento alle conseguenze differenziate tra le formule assolutorie "perché il fatto non costituisce reato" e "perché il fatto non sussiste", spiegando l'interesse dell'imputato ad ottenere la più ampia formula liberatoria
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione delle valutazioni di fatto o proporre una diversa ricostruzione probatoria: i motivi devono attaccare errori di diritto o vizî di motivazione specifici e non soltanto le conclusioni fattuali del giudice di merito.
- Quando si impugna un'assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" è possibile cercare la formula più ampia "perché il fatto non sussiste", in quanto ciò comporta effetti più favorevoli; tuttavia il ricorso deve comunque essere basato su censure di diritto ammissibili in cassazione.
- L'eccezione di legittimità sull'applicazione dell'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede che siano dedotti profili di errata interpretazione o applicazione della norma, non una diversa valutazione dei fatti che hanno portato all'attivazione dell'esimente.
- Motivi generici, non specifici o che si limitano a riformulare una diversa versione dei fatti espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende.
- È essenziale nella memoria di cassazione collegare chiaramente i profili di diritto denunciati alla motivazione della sentenza impugnata, dimostrando il nesso tra presunto vizio giuridico e passaggio motivazionale concreto.
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