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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08046/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile effettuata dalla debitrice a favore dell'odierno ricorrente. Il convenuto in revocatoria aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della venditrice per ottenere la cancellazione della trascrizione pregiudizievole ancora gravante sul bene. Il Tribunale aveva respinto la revocatoria e accolto la domanda di cancellazione; la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo sussistenti gli elementi dell'azione ex art. 2901 c.c., in particolare la preesistenza del credito, l'evento di danno e la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente desunta per presunzioni da una serie di circostanze: vendita dell'unico immobile della debitrice subito dopo notifica di precetto e titolo, modalità anomale di pagamento del prezzo con assegni inizialmente scoperti e successiva copertura, rinuncia all'ipoteca legale, e prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la consapevolezza del terzo dovesse essere accertata come probabilità e non mera possibilità e che gli indici valorizzati non dimostrassero partecipazione all'intento lesivo; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c., lamentando l'uso di presunzioni ambigue e non univoche, nonché un'erronea valutazione delle prove circa la mancata conoscenza dell'esposizione debitoria e delle pregresse vicende della debitrice, la plausibilità delle modalità di pagamento, la rinuncia all'ipoteca legale, la mancata conoscenza della trascrizione pregiudizievole e la giustificazione del prezzo pattuito. Prima della decisione il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; è sopraggiunta l'accettazione della controparte, sicché il giudizio è stato dichiarato estinto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della successiva accettazione della controparte; per effetto di tale combinazione processuale ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia, né è stata affrontata la proposta di definizione anticipata per inammissibilità formulata dal consigliere delegato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte d'appello l'aveva applicata ritenendo integrati i presupposti dell'inefficacia dell'atto dispositivo verso il creditore, mentre il ricorso ne contestava l'erronea applicazione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare l'uso delle presunzioni semplici e il loro valore indiziario; la doglianza sosteneva che gli indici valorizzati fossero ambigui e non univoci.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato sotto il profilo della valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ritenuta dal ricorrente non corretta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte determina l'estinzione del processo, con conseguente mancato esame dei motivi di impugnazione.
  • In materia di revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere dedotta dal giudice di merito mediante presunzioni semplici, valorizzando complessivamente circostanze sintomatiche dell'operazione, quali anomale modalità di pagamento, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato e contesto temporale dell'atto dispositivo.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o dell'uso delle presunzioni, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio, non sono idonee a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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