Cassazione Civile, Ordinanza n. 19236/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo, il giudice delegato non aveva ammesso il credito di euro 142.517 vantato da un imprenditore individuale per lavori eseguiti in un cantiere. L'opponente aveva proposto opposizione allo stato passivo e il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda, ritenendo che il debitore fosse correttamente individuato nella società fallita, nonostante un errore materiale nel ricorso, e che le prove documentali e testimoniali dimostrassero l'esistenza del credito, pur non consentendo di determinarne integralmente il quantum; il tribunale aveva quindi liquidato equitativamente l'ammontare nella misura dell'80% di quanto richiesto e aveva ammesso il credito in privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con il primo ha denunciato nullità della decisione e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del registro IVA prodotto dall'opponente, nonché violazione delle norme su legittimazione a contraddire e titolarità del rapporto; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che il tribunale non avesse spiegato perché riteneva provato l'an debeatur sulla base delle prove raccolte; gli altri motivi sono rimasti assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività di una prova documentale non integri il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., e ha altresì escluso la violazione delle regole sulla legittimazione a contraddire, valorizzando la qualificazione del riferimento alla società fallita come errore materiale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il decreto del tribunale era privo di una motivazione effettiva e controllabile sul percorso logico seguito per ritenere provato l'an debeatur, limitandosi a formule assertive e non idonee a superare il minimo costituzionale di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. L'accoglimento di tale censura è stato ritenuto assorbente rispetto ai restanti motivi. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali come l'eccezione di tardività della produzione documentale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione è nulla se la motivazione è mancante, meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
I provvedimenti giudiziari devono essere sorretti da una motivazione effettiva, comprensibile e controllabile, costituente il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o di nullità per violazione dell'obbligo di motivazione è deducibile in cassazione come nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di violazione di legge sul profilo della legittimazione a contraddire e della titolarità del rapporto.
artt. 98 e 99, comma 2, n. 4, l. fall.
Richiamati nel contesto dell'opposizione allo stato passivo e delle relative eccezioni processuali.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimazione e sull'individuazione del soggetto passivo del rapporto.
La pretesa creditoria era stata ammessa dal tribunale in privilegio su tale base normativa.
Norma richiamata per il deposito della memoria da parte del controricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia non è configurabile quando riguarda una mera questione processuale; in tale ipotesi la censura va veicolata nei limiti propri del vizio dedotto, non come violazione dell'art. 112 c.p.c. in senso stretto.
- La legittimazione a contraddire dipende dall'allegazione, nella domanda, di un soggetto come titolare passivo del rapporto controverso; l'eventuale errore materiale nella sua individuazione può essere superato dal giudice quando dal contenuto complessivo dell'atto risulti chiaramente il soggetto effettivamente evocato.
- La motivazione della sentenza o del decreto deve esporre in modo intelligibile il percorso logico seguito nella valutazione delle prove; una motivazione meramente assertiva o generica, priva di effettiva disamina del quadro probatorio, integra nullità per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, ma richiede che la decisione renda verificabile il passaggio logico tra evidenze istruttorie e conclusioni sulla sussistenza e sull'ammontare del credito.
- Quando una censura di nullità della motivazione è accolta come assorbente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi di diritto affermati.
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