Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21718/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in relazione a una fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della droga a uso non personale, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non dimostrassero lo spaccio e che dovesse darsi maggior peso a spiegazioni alternative dell'imputato, tra cui l'asserito uso lecito dei bilancini e la mancata esecuzione del narcotest sui residui rinvenuti sui dispositivi. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli e la concreta offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fondato il convincimento su un quadro indiziario globale e convergente: quantità e qualità della sostanza, modalità di confezionamento e frazionamento, presenza di tre bilancini di precisione con tracce di sostanza stupefacente. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il diniego della particolare tenuità del fatto può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato dedotto dalle parti, e che la relativa valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Configura il reato di detenzione di stupefacente per finalità di spaccio nella forma di lieve entità; la destinazione non personale può essere desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, non dal solo dato quantitativo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività; il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi senza esame analitico di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    La tenuità dell'offesa va apprezzata in base alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; non è necessaria la disamina di ogni singolo parametro, purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere provata mediante una valutazione globale di plurimi indici fattuali, quali quantità, qualità, modalità di confezionamento, frazionamento e presenza di strumenti tipici del commercio dello stupefacente; il solo superamento del limite tabellare non è decisivo, ma può concorrere ad altri elementi.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione coerente e immune da manifesta illogicità.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria, non è sindacabile in cassazione.
  • Nel diniego dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente che il giudice individui gli elementi decisivi che escludono la tenuità, senza dover confutare puntualmente ogni argomento difensivo o ogni dato favorevole allegato dalle parti.

Come è indicizzato

RamiReati in materia di lavoro
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.