Cassazione Penale, Sentenza n. 6273/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava le ordinanze del 14/05/2021 del Tribunale del riesame di Lecce sostenendo vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe sottovalutato la gravità degli elementi indiziari relativi alla rivelazione di segreti d'ufficio e al favoreggiamento personale (a carico di Lupoli e Mancaniello) e avrebbe errato nel ritenere che non vi fosse effettiva fuga di notizie. Il ricorso di Cesareo contestava l'applicazione degli arresti domiciliari (art. 378 c.p. e richiamo al 273 c.p.p. indicato dalla difesa), deducendo mancanza di delitto o di volontà cosciente di coadiuvare un autore di reato, inidoneità della sua condotta ad aver compromesso le indagini, vizio di motivazione e carenza di esigenze cautelari (anche in considerazione della cessazione del secondo lavoro, della sospensione amministrativa e della possibilità di misure interdittive non custodiali)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: il sindacato di legittimità sulla misura cautelare è limitato e non consente una rivalutazione degli elementi di merito; le argomentazioni del Tribunale del riesame e dell'ordinanza di appello non risultano manifestamente illogiche né carenti di adeguata argomentazione. In particolare, per Lupoli e Mancaniello la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato argomentata spiegazione della mancata sussistenza di gravi indizi rispetto alla effettiva rivelazione di segreti d'ufficio; per Cesareo la Corte ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e motivata la valutazione del pericolo di reiterazione, tanto da ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari. A seguito dell'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Cesareo, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro tremila). Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile senza accoglimento
Norme richiamate
Norma sul favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto che, quanto a Cesareo, il giudice di merito abbia adeguatamente valutato la sussistenza di gravi indizi in relazione al favoreggiamento e l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione
art. 416-bis cod. pen. (circ. aggravante)
Aggravante per delitti di tipo associativo-mafioso: il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante per Cesareo, valutazione che la Corte non ha ritenuto viziata
Rivelazione di segreti d'ufficio; nelle ordinanze di merito è stata discussa la gravità indiziaria rispetto a tale reato e la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame che ne escludeva l'effettiva consumazione nel caso di Lupoli/Mancaniello
Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente (Cesareo) al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi sulle misure cautelari, ha limiti rigidi: non riesamina i fatti ma verifica la presenza di vizi logico-giuridici manifesti; una diversa valutazione di merito non è sufficiente per ottenere annullamento in cassazione
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione evidenti, contraddizioni palesi o omissioni rilevanti nell'iter argomentativo del giudice di merito; mere alternative interpretative dei fatti non bastano
- Quanto all'accertamento del reato di rivelazione di segreti d'ufficio, non è sufficiente dimostrare la sola disponibilità a fornire informazioni: è necessario che emerga con chiarezza l'effettiva rivelazione di notizie coperte da segreto e il nesso con la condotta dell'indagato
- Per l'applicazione del favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è richiesta la sussistenza di elementi che evidenzino una concreta cooperazione o utilità prestata al favoreggiato; informazioni generiche o inidonee a compromettere l'attività investigativa possono non integrare il reato
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione) prende in considerazione la personalità dell'indagato, i rapporti con soggetti indiziati di rilievo e la concreta capacità del soggetto di reiterare il reato; la semplice esistenza di misure amministrative o la cessazione di un'attività lavorativa non eliminano automaticamente il rischio se permangono ragioni di pericolo
- In sede difensiva, per impugnare con successo una misura in Cassazione, è strategico produrre elementi nuovi o dimostrare contraddizioni manifeste nella motivazione di merito, non limitarsi a prospettare una valutazione alternativa
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