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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21464/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via induttiva reddito di lavoro autonomo, valore della produzione e IVA nei confronti di uno studio associato di commercialisti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto, ritenendo superata la presunzione dell’ufficio: la CTR aveva valorizzato che l’attività dello studio era iniziata nel corso del 2008, che in quella fase iniziale alcuni incarichi erano stati svolti personalmente dai singoli associati e che, per il 2008, risultavano anche autonome dichiarazioni dei redditi dei soci. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Lamentava che la CTR avesse fondato la decisione su valutazioni meramente personali e su fatti non risultanti dagli atti, in particolare sull’idea che nel 2009 tutta l’attività fosse stata svolta dall’associazione e che nel 2008 vi fosse una ripartizione tra incarichi personali e associati; secondo l’ufficio, tali elementi non erano stati dedotti dalle parti e la CTR avrebbe anche alterato la ripartizione dell’onere della prova, ritenendo sufficiente la contestazione del contribuente circa l’impossibilità di comparare il 2008 con gli anni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il ragionamento della CTR non era avulso dal materiale processuale, poiché negli atti di appello del contribuente era stato effettivamente dedotto che nel 2008 i due soci presentavano anche dichiarazioni personali autonome e mantenevano partite IVA individuali. Di conseguenza, la CTR aveva legittimamente valutato le prove in atti e aveva ritenuto superata la presunzione posta a base dell’accertamento induttivo, senza violare né l’art. 115 c.p.c. né l’art. 2697 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato. Dal testo fornito non emerge la regolazione finale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti allegati e provati in causa; non vi è violazione della norma quando la decisione si basi su risultanze processuali effettivamente presenti negli atti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta a carico della parte cui incombe per legge; non si ha violazione della norma se il giudice valuta il contrapposto materiale probatorio e reputa superata la presunzione dell’ufficio mediante prova del fatto contrario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo, la presunzione dell’ufficio può essere superata dal contribuente mediante elementi contrari desumibili dagli atti, purché tali elementi siano effettivamente allegati o emergano dal materiale processuale.
  • Non viola l’art. 115 c.p.c. il giudice di merito che fondi la decisione su circostanze ritualmente introdotte nel processo, anche se desunte da atti difensivi della parte e non riprodotte integralmente nella motivazione dell’ufficio.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice non sposta l’onere della prova, ma si limita a ritenere soddisfatta la prova contraria idonea a vincere la presunzione posta a base dell’accertamento.
  • Nel giudizio tributario, la comparazione tra annualità diverse, ai fini della ricostruzione del reddito, deve tenere conto delle concrete circostanze di fatto dedotte e provate, come l’avvio dell’attività nell’anno oggetto di accertamento e la presenza di redditi personali dei soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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