Cassazione Penale, Sentenza n. 37878/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati diversi dalla ricettazione e rideterminato la pena per quest'ultima. La difesa deduceva, in primo luogo, nullità per mancata comunicazione al nuovo difensore di fiducia (nominato il 4/10/2022 e con revoca dei precedenti difensori) delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale il 7/10/2022; in secondo luogo, omesso esame dei motivi nuovi d'appello tempestivamente depositati dal nuovo difensore il 4/10/2022 (motivo decisivo relativo alla presunta estinzione per prescrizione di tutti i reati); in aggiunta, censure di merito sulla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione (commesso il 16/6/2006) e sull'errata valutazione delle prove e dell'identificazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: la cancelleria conosceva la nuova nomina e la revoca dei precedenti difensori, quindi la comunicazione delle conclusioni del P.G. avrebbe dovuto essere indirizzata al nuovo difensore; la mancata comunicazione e il mancato esame dei motivi nuovi depositati integrano una causa di nullità generale a regime intermedio. Per tali ragioni, assorbite le ulteriori censure, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per il rinnovo del giudizio.
Norme richiamate
d.l. 149/2020, art. 23, comma 2
art. 23, comma 2, d.l. 149/2020
La norma è richiamata nel quadro della disciplina delle comunicazioni nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione delle conclusioni del P.G. ricade sul difensore di fiducia nominato e inviare gli atti solo ai difensori revocati integra causa di nullità.
art. 23-bis d.l. 137/2020
Richiamata in relazione alle modalità di deposito delle conclusioni scritte nel giudizio di appello; la Corte ha considerato rilevante la tempestività del deposito e l'obbligo di notificazione al difensore effettivamente nominato.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La norma, che disciplina il deposito e la comunicazione delle conclusioni nel procedimento d'appello, è stata interpretata nel senso che la comunicazione deve essere effettuata al difensore nominato e che l'omissione configura nullità rilevabile.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Richiamato in tema di motivi aggiunti e dei termini per il deposito; la Corte ha ritenuto che il mancato esame di motivi tempestivamente depositati vizi il giudizio di appello.
codice di procedura penale, art. 123, comma 1
Norma sui poteri e dichiarazioni del difensore; qui citata perché il nuovo difensore aveva dichiarato la nomina ai sensi di tale disposizione, sicché la Corte e la cancelleria erano a conoscenza della nuova rappresentanza.
codice penale, artt. 99, 157, 161 e 648
artt. 99, 157, 161 e 648 c.p.
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla declaratoria di prescrizione e alla qualificazione del reato di ricettazione (art. 648 e comma attenuato); la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito su tali profili poiché ha ritenuto prevalenti e risolutive le nullità procedurali.
codice di procedura penale, art. 606, lett. c)
art. 606, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; richiamata dalle censure di merito sull'errata valutazione delle prove, ma non esaminata nel merito per assorbimento dalla nullità procedurale.
codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Norme sull'assunzione e valutazione delle prove e sulla motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato che le contestazioni relative alla valutazione probatoria non sono state decise perché l'annullamento è stato disposto per vizi procedurali prioritari.
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore di fiducia e la revoca dei precedenti devono essere portate a conoscenza della cancelleria e della controparte: tutte le comunicazioni processuali (incluso l'invio delle conclusioni scritte del P.G.) devono essere indirizzate al difensore effettivamente nominato; la mancata comunicazione può determinare nullità rilevabile in cassazione.
- I motivi nuovi d'appello tempestivamente depositati devono essere esaminati dalla Corte d'appello; l'omesso esame di tali motivi integra vizio che può portare all'annullamento del giudizio di secondo grado.
- Le nullità procedurali che sono 'generali a regime intermedio' (es. mancata comunicazione al difensore effettivamente nominato) sono assorbenti rispetto a questioni di merito e possono condurre all'annullamento senza rinvio, con rinvio ad altra sezione per garantire un nuovo giudizio corretto.
- Se ci si trova nella condizione di non aver ricevuto comunicazioni processuali rilevanti (es. conclusioni del P.G.), il difensore deve tempestivamente chiedere la riapertura o la rinnovazione dell'atto, ovvero eccepire la nullità; l'omessa eccezione può comunque essere dedotta in cassazione quando la nullità è di carattere generale.
- Anche quando la questione sostanziale (per es. prescrizione) può sembrare decisiva, errori procedurali di comunicazione o di istruttoria possono impedire la decisione sul merito e costituire motivo di annullamento; pertanto è essenziale curare sia i profili sostanziali che quelli formali.
- Per evitare il rischio di nullità, gli uffici giudiziari dovrebbero verificare le nomine difensive aggiornate e inviare le comunicazioni tramite canali che attestino la ricezione (es. PEC) al difensore attualmente incaricato; i difensori, da parte loro, dovrebbero confermare la ricezione o chiedere la sospensione del giudizio se non adeguatamente informati.
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