Cassazione Penale, Sentenza n. 35840/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione della Corte d’appello di Catania aveva rigettato la richiesta di applicare la continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili: una relativa alla partecipazione a un’associazione mafiosa, circoscritta fino al 17 dicembre 1993, a un omicidio in concorso commesso il 26 maggio 1991 e a una violazione della normativa sul controllo delle armi commessa il 24 maggio 1991; l’altra relativa alla partecipazione alla medesima organizzazione mafiosa, dal maggio 2016 al luglio 2018. Il condannato ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato gli indici dell’unicità del disegno criminoso. In particolare, ha invocato la continuità della partecipazione al medesimo sodalizio e al gruppo di Picanello, l’asserita permanenza del programma criminoso, dell’organizzazione e dei componenti, e ha contestato che la detenzione e i benefici di liberazione anticipata dimostrassero un’interruzione del progetto associativo. Ha inoltre richiamato le difficoltà di reinserimento nel gruppo dopo la scarcerazione, sostenendo che non fossero incompatibili con la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata la valutazione del giudice dell’esecuzione: la detenzione ininterrotta dal dicembre 1993 al 27 aprile 2016, il decorso di oltre ventidue anni tra i periodi associativi, i benefici penitenziari ottenuti e l’assenza di elementi che provassero una partecipazione o una programmazione del condannato durante la detenzione escludevano la prova di un progetto criminoso unitario. La difficoltà iniziale di reinserimento nel gruppo dopo la scarcerazione era, inoltre, incoerente con l’asserita partecipazione associativa ininterrotta. Gli elementi complessivi indicavano una nuova determinazione a delinquere, non l’attuazione di un piano originario. La Corte ha quindi respinto la censura secondo cui gli indici favorevoli alla continuazione sarebbero stati ignorati: risultavano esaminati e valutati insieme agli elementi contrari.
Norme richiamate
la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che più condotte illecite siano state concepite unitariamente e in anticipo; non bastano una propensione a delinquere, una scelta di vita o un programma criminoso generico, attuato secondo opportunità contingenti.
in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso
Nel procedimento esecutivo il condannato deve indicare i reati da unificare e allegare elementi specifici che sostengano la preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi; spetta poi al giudice dell’esecuzione apprezzare gli elementi sostanziali da cui ricavare il medesimo disegno criminoso.
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e complessiva di indici quali omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità delle condotte e abitudini programmate di vita; occorre inoltre provare che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali.
- La sola identità o analogia dei titoli di reato, la contiguità cronologica o l’identità del movente non dimostrano l’unicità del disegno criminoso: possono esprimere una propensione o un’abitualità criminosa, anziché un progetto unitario.
- Il condannato che chiede l’applicazione della continuazione in executivis deve indicare i reati interessati e allegare elementi specifici che sostengano la preventiva programmazione unitaria, compresa quella dei reati successivi.
- Una rilevante cesura temporale, soprattutto se accompagnata da un lungo periodo di detenzione e dall’assenza di elementi di partecipazione o programmazione criminale durante tale periodo, può escludere che una successiva condotta associativa attui il disegno criminoso originario.
- La mera appartenenza, in periodi diversi, alla medesima associazione e la continuità del sodalizio non bastano da sole a dimostrare la continuità del disegno criminoso del singolo: la valutazione deve riguardare l’effettiva e anticipata ideazione unitaria delle sue condotte.
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