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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08665/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sorto sulla decisione di un'opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione del credito proposta da Rosa Di Lena nell'ambito della verifica dei crediti collegata alla procedura di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il G.I.P. aveva inizialmente rigettato l'ammissione del credito e successivamente aveva declinato la competenza trasmettendo gli atti al Tribunale in funzione di giudice del riesame; il Tribunale del riesame, a sua volta, ha declinato la competenza ritenendola spettante al G.I.P., determinando il conflitto da risolvere.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto affermando che la competenza a decidere sull'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nella fattispecie concernente sequestri penali finalizzati alla confisca e beni in amministrazione giudiziaria) spetta al giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato. La decisione si è fondata sull'interpretazione combinata dell'art. 104-bis disposizioni attuative del cod. proc. pen. e dell'art. 59 d.lgs. n. 159/2011, nonché sulla giurisprudenza di questa Sezione, ritenendo prevalente l'assetto che assegna al giudice che ha conosciuto della confisca la cognizione dell'opposizione, pur garantendo che il giudice che decide sia diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato quando ciò sia richiesto dalle regole di terzietà applicabili.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione"

    La norma, originariamente riferita alle misure di prevenzione, impone che l'opposizione sia proposta al tribunale che ha applicato la misura; la Corte la interpreta come modello da trasporre, per analogia e tramite il richiamo operativo dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., alle opposizioni connesse a sequestri/confische penali, orientando la competenza verso il giudice che ha disposto la confisca.

  • art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    "nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"

    Attribuisce al giudice che ha emesso il decreto di sequestro (o al giudice delegato, se provvedimento collegiale) i compiti relativi alla gestione dei beni soggetti ad amministrazione giudiziaria; è elemento centrale per identificare il giudice competente anche in ordine alle opposizioni sulla verifica dei crediti.

  • art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione, in specifici casi di sequestro e confisca, delle disposizioni del titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159/2011; ciò consente l'impiego delle regole previste per la prevenzione (compresa l'art. 59) anche nei procedimenti penali di confisca, favorendo l'attribuzione della competenza al giudice che ha conosciuto della confisca.

  • art. 321, comma 2 e art. 322-ter cod. proc. pen.; art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Norme che disciplinano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e la relativa procedura penale; forniscono la base normativa per il sequestro preventivo oggetto della verifica dei crediti.

  • art. 28, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina il conflitto di competenza; è la norma procedurale che consente la rimessione alla Corte per risolvere la situazione di stasi processuale determinata dalla declinazione reciproca di competenza.

  • art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare"

    La disposizione limita la sovrapposizione di funzioni nello stesso procedimento e viene utilizzata per sostenere che il giudice che ha disposto misure cautelari/di confisca non eserciti poi talune funzioni nel medesimo procedimento, garantendo separazione e terzietà quando necessario; contribuisce a dimostrare che si può assicurare la diversità del giudice chiamato a esaminare l'opposizione.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Prevede la collocazione procedurale dell'udienza di verifica dei crediti; citata dalle parti avverse per sostenere l'adeguatezza del tribunale del riesame, ma la Corte ne riconosce la non decisiva rilevanza rispetto all'attribuzione di competenza basata sul coinvolgimento nel procedimento di confisca.

  • Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)

    Decisione delle Sezioni Unite che ha indicato l'appello al tribunale del riesame quale rimedio generale per provvedimenti diversi da quello impositivo; richiamo utile ma non decisivo per il caso specifico in quanto riguarda profili cautelari distinti dalla decisione di confisca e dalla verifica dei crediti.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di sequestro penale finalizzato alla confisca e di beni in amministrazione giudiziaria, l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 va interpretata in modo coerente con l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.: la competenza spetta al giudice che ha disposto la confisca (G.I.P. o Tribunale, a seconda del rito e del giudice che ha pronunciato la confisca).
  • La regola mira a garantire che il giudice che decide l'opposizione sia funzionalmente coinvolto nella vicenda sostanziale della confisca e abbia la conoscenza dei fatti e delle condizioni giuridiche rilevanti; tuttavia va assicurata, per quanto possibile, la diversità del magistrato che valuta l'opposizione rispetto a quello che ha adottato il provvedimento impugnato.
  • L'argomento della collegialità (e quindi della preferenza per il tribunale del riesame) non è in sé sufficiente a spostare la competenza quando la normativa e l'interpretazione sistematica indicano il giudice che ha disposto la confisca come organo naturale per conoscere dell'opposizione.
  • Quando il provvedimento di sequestro è stato emesso da un organo collegiale, il ruolo può spettare al giudice delegato e, in taluni casi, lo stesso magistrato può partecipare sia alla fase di ammissione del credito sia, eventualmente, al collegio che decide l'opposizione; tale soluzione è compatibile con il sistema e non costituisce di per sé violazione dell'obbligo di terzietà.
  • In presenza di dubbi sulla competenza procedurale conviene sollevare tempestivamente conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) oppure eccezioni in modo da evitare stasi processuali: la Corte di legittimità è chiamata a dirimere contrasti interpretativi di questo tipo.
  • Pratica operativa: verificare sempre quale giudice ha emesso il decreto di sequestro/confisca e, quando si propone l'opposizione alla mancata ammissione del credito, indirizzare il ricorso al giudice indicato dall'art. 104-bis; in caso di declinazione, segnalare immediatamente il conflitto per ottenere la rapida risoluzione della competenza.

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