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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00294/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza del Tribunale di Perugia aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata pari a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa per due capi di imputazione: tentativo di furto in abitazione e ricettazione. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per asserita errata qualificazione del fatto contestato al capo B), sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata come contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., e non come ricettazione ex art. 648 c.p. La Corte ha esaminato il tema alla luce dei limiti del controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto nei casi di patteggiamento, ribadendo che il ricorso è consentito solo in presenza di errore manifesto. Nel caso concreto ha ritenuto che la qualificazione in termini di ricettazione non fosse prima facie erronea, poiché il capo di imputazione descriveva il possesso di numerosi beni di provenienza non giustificata, tra cui un portafoglio con tessera sanitaria intestata a terzo che ne aveva denunciato lo smarrimento, bene non acquistabile attraverso ordinari canali leciti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non integrava un errore manifesto. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Perugia, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., oltre all'adozione dell'ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    indica il vizio denunciabile per violazione di legge, utilizzato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la Corte lo richiama per affermare che, anche dopo la sua introduzione, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento è ammesso solo per errore manifesto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza formalità di rito

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 648 c.p.

    norma ritenuta correttamente applicata al fatto contestato al capo B) come ricettazione

  • art. 712 c.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto come incauto acquisto

  • art. 56 c.p.

    richiamato nel capo A) in combinazione con l'art. 624-bis c.p. per il tentativo di furto in abitazione

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato nel capo A) per il tentativo di furto in abitazione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura in cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • Se la qualificazione giuridica contestata trova una base non manifestamente eccentrica nel contenuto dell'imputazione e nell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto può essere negata in sede di legittimità quando il capo d'imputazione descriva il possesso di beni di provenienza illecita o non giustificata, specie se si tratta di beni difficilmente acquistabili in canali leciti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRicettazioneAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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