Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa edilizia)
La controversia
Un proprietario confinante agiva contro una cooperativa edilizia chiedendo la rimozione o l’arretramento di fabbricati realizzati su un terreno limitrofo in asserita violazione delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione comunale, oltre al risarcimento del danno. I giudici di merito accoglievano la domanda e ordinavano il ripristino della distanza, con conferma in appello, precisando che il distacco dal confine doveva essere misurato secondo il criterio dell’art. 3 NTA e computando anche i balconi. La cooperativa proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) mancata trascrizione della domanda dell’attore e conseguente inopponibilità della sentenza ai terzi acquirenti; 2) difetto di interesse ad agire del proprietario, sostenendo che l’area fosse già destinata a diversa pianificazione urbanistica e a verde pubblico; 3) erronea mancata applicazione del principio di prevenzione in tema di distanze; 4) erronea applicazione della tutela ripristinatoria per una violazione di distanze tra costruzione e confine; 5) ultrapetizione sulla domanda di risarcimento danni; 6) illegittimità della condanna al ripristino perché eccessivamente gravosa e lesiva della proprietà della convenuta, invocando l’art. 2058 c.c.; 7) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello avrebbe aggravato la condanna rispetto alla sentenza di primo grado senza appello incidentale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo, ha rigettato il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, ma ha accolto il settimo motivo. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla legittimazione del proprietario confinante, sull’irrilevanza della destinazione urbanistica non accompagnata da variante approvata e sulla inapplicabilità della prevenzione quando la disciplina locale imponga un distacco assoluto dal confine. Ha inoltre confermato che la violazione delle distanze dal confine dà luogo a tutela in forma specifica e che l’art. 2058 c.c. non opera nelle azioni reali di riduzione in pristino. È stato invece ritenuto fondato il motivo relativo alla modifica in peius della misura del distacco: la Corte d’appello, richiamando un’altezza del fabbricato che comportava un distacco di metri 4,80, aveva sostanzialmente aggravato la condanna rispetto ai metri 4,00 stabiliti in primo grado, senza che risultasse proposto appello incidentale. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in relazione all’interesse ad agire e a questioni poi ritenute inammissibili o infondate
richiamato sia per la dedotta violazione processuale, sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato dalla Corte d’appello nella parte che ha aggravato la condanna senza appello incidentale
richiamato per la denuncia di ultrapetizione sulla domanda risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta nuova
richiamato in tema di distanze legali e rapporti con la disciplina urbanistica locale
richiamato per escludere l’operatività del criterio di prevenzione quando la normativa locale fissa un distacco assoluto dal confine
consente la tutela ripristinatoria diretta per la violazione delle distanze dal confine
ritenuto non applicabile alle azioni reali di riduzione in pristino, poiché la tutela del diritto reale esige la rimozione del fatto lesivo
richiamato nel motivo sulla domanda risarcitoria, ma senza decisività autonoma nella decisione
richiamato nel motivo sulla domanda risarcitoria e sulla prova del danno
richiamato in relazione alla domanda di risarcimento da liquidarsi separatamente
richiamato nel motivo sulla trascrizione e opponibilità, ma senza incidenza sulla decisione
richiamato nel motivo sulla tutela petitoria e sull’opponibilità
richiamato con riferimento alla trascrizione della domanda giudiziale
art. 2 Cost.
richiamato nel motivo sul bilanciamento degli interessi, ma non ritenuto idoneo a superare la tutela reale
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo sul bilanciamento e sull’eguaglianza, senza incidenza decisiva
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sul bilanciamento degli interessi e sul diritto di difesa
art. 42 Cost.
richiamato nel motivo sul sacrificio della proprietà della convenuta, ma non idoneo a escludere la tutela ripristinatoria
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo congiuntamente alla CEDU
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel motivo sul bilanciamento con il diritto di proprietà della convenuta
art. 3 delle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Rutigliano
norma locale ritenuta impositiva di un distacco minimo dal confine, non derogabile per prevenzione
Massime di principio
- Se la disciplina urbanistica locale impone un distacco assoluto dal confine, il criterio della prevenzione non opera, salvo che la stessa disciplina consenta espressamente costruzioni in aderenza o in appoggio.
- La violazione delle distanze legali dal confine legittima la tutela reale in forma specifica con condanna alla riduzione in pristino, senza che rilevi che il distacco sia violato da una sola costruzione.
- L’art. 2058 c.c. non si applica alle azioni reali volte alla rimozione del fatto lesivo, perché la tutela del diritto reale esige il ripristino della situazione conforme a diritto.
- La destinazione urbanistica di un’area non incide, da sola, sul diritto del proprietario confinante a far valere le distanze legali, se non risulta una variante approvata o un effettivo trasferimento del bene alla pubblica amministrazione.
- Il giudice d’appello non può aggravare la condanna rispetto alla sentenza impugnata in assenza di appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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