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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49297/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) per il periodo 1995-2019 con quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e ne bis in idem per il periodo 1995-28/11/2000 in relazione a precedente sentenza del 28/11/2000; 2) per il periodo 29/11/2000-15/04/2015 contestava che la partecipazione fosse mera congettura e che fossero state omesse o travisate dichiarazioni e colloqui in carcere e dichiarazioni liberatorie di collaboratori che avrebbero dimostrato la cessazione dei rapporti con la criminalita; 3) censurava luso dei reati-fine (riciclaggio e reimpiego) come unica base per inferire la partecipazione associativa; 4) contestava luso di una dichiarazione riconducibile al 1990 come elemento fuori periodo. Un motivo nuovo, depositato successivamente, impugnava specificamente la gravita indiziaria in ordine al delitto di autoriciclaggio fondato su una contabilita occulta negli appalti RFI.

La decisione

Il ricorso e stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la censura del ricorrente solo in diritto quanto al periodo 1995-28/11/2000 ma ha concluso che tale preclusione non altera la valutazione complessiva dei gravi indizi su un arco temporale 1995-2019; inoltre non sussisteva prova giudiziale di disarticolazione del clan nel periodo di detenzione 2000-2015, e gli elementi indicati indicavano piuttosto una confessione non dissociativa e la continuativa operativita del clan. Il secondo motivo e stato respinto perché il Tribunale del riesame aveva valutato le dichiarazioni dei collaboratori e i colloqui in carcere, ritenendoli subvalenti o spiegandone la funzione strategica, dunque non vi e stato travisamento per omissione. Il terzo motivo e stato dichiarato inammissibile per difetto di specificita nella formulazione; comunque la Corte ha ricordato che e ammesso trarre elementi di prova dellassociazione anche dai reati-fine e il Tribunale aveva specificamente motivato la rilevanza dei reati di riciclaggio/reimpiego nel contesto degli affari del clan. Il quarto motivo e stato ritenuto, anche se vero un eventuale errore di data, inidoneo a intaccare l'impianto probatorio complessivo. Il motivo nuovo e stato dichiarato inammissibile perche non attinente ai motivi originari. Infine il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi sussistano su arco temporale esteso e che la partecipazione possa essere ricavata anche, e non esclusivamente, dalle modalita e dai reati-fine collegati allattivita economica del clan

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile prova della dissociazione/disarticolazione del clan; la Corte ha ritenuto che non esistesse un accertamento giudiziale che dimostri la disarticolazione, quindi la citata acquisizione probatoria non trova applicazione nel senso invocato dalla difesa

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione

  • art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che motivi nuovi introdotti in sede di impugnazione devono attinere ai capi gia dedotti; il motivo nuovo sul autoriciclaggio e stato ritenuto inammissibile perche estraneo alle questioni originarie

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 680/2019 e Sez. U, Sent. n. 10/2001)

    Citate per i principi secondo cui il giudicato delimita la durata temporaledei fatti accertati e che la prova dellassociazione puo essere ricavata anche dalla commissione dei reati-fine e dalle loro modalita esecutive

Massime di principio

  • Il giudicato per una precedente condanna limita la valutazione temporale degli atti gia fatti valere fino alla data della pronuncia di primo grado o alla data indicata in sentenza; tuttavia la preclusione non annulla automaticamente lapprezzamento degli indizi riferiti a un arco temporale piu ampio quando il procedimento attuale riguarda un periodo piu esteso
  • La partecipazione ad associazione mafiosa puo essere dedotta anche dallanalisi dei reati-fine (es. riciclaggio, reimpiego) quando questi evidenziano modalita, finalita e supporto organizzativo riconducibili al sodalizio
  • Dichiarazioni di persona detenuta che ammette reati senza indicare corresponsabili possono essere valutate come confessioni non dissociative; la mancata denunciata dei sodali puo ridurre il valore liberatorio di tali dichiarazioni
  • Le dichiarazioni di collaboratori e i colloqui intercettati vanno valutati nel loro contesto: il giudice puo ritenere alcuni elementi subvalenti se spiegabili come strategia difensiva o finalizzati a mantenere un basso profilo
  • Motivi nuovi introdotti in fase di impugnazione che non attengono ai capi originari sono inammissibili; e fondamentale stringere i motivi alle questioni gia sollevate nel gravame
  • Errori formali o riferimenti temporali di singoli elementi di prova, se non autosufficienti, difficilmente disarticolano un quadro probatorio complessivamente consistente

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