Cassazione Civile, Ordinanza n. 35159/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva rassegnato dimissioni dopo essere stato trasferito a una unità produttiva distante oltre 50 km dalla precedente sede e aveva chiesto l'indennità di disoccupazione NASpI sostenendo che le dimissioni fossero per giusta causa. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, rilevando che il lavoratore non aveva contestato le ragioni produttive del trasferimento e che, quindi, non poteva riconoscersi la giusta causa; inoltre aveva considerato irrilevante una successiva conciliazione sindacale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 22/2015, degli artt. 19, 20 e 25 d.lgs. 150/2015 e dell'art. 6 d.m. 10 aprile 2018, sostenendo che l'offerta lavorativa fosse congrua solo se la sede fosse a distanza inferiore a 80 km; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 22/2015 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., richiamando circolari INPS che avrebbero riconosciuto la giusta causa in ipotesi di trasferimento oltre 80 km; 3) violazione dell'art. 3 d.lgs. 22/2015 e questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., per asserita disparità tra disciplina delle dimissioni e disciplina del rifiuto di un'occupazione distante oltre soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 3, comma 2, d.lgs. 22/2015 riconosce la NASpI anche a chi rassegni dimissioni per giusta causa, ma nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di giusta causa, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Per tale ragione le circolari e il messaggio INPS sulla soglia degli 80 km non potevano prevalere sul dato concreto già accertato, e mancavano i presupposti normativi per il beneficio. È stata anche respinta la questione di legittimità costituzionale, perché la differenziazione tra dimissioni e rifiuto di occupazione rientra nella discrezionalità legislativa e, comunque, nel caso di specie la questione era irrilevante per difetto della giusta causa. Spese compensate per la novità della questione; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa"
La prestazione spetta solo se le dimissioni sono effettivamente assistite da giusta causa; in difetto, il beneficio non può essere riconosciuto.
artt. 19, 20 e 25 d.lgs. 150/2015
Richiamati dal ricorrente per sostenere la rilevanza della distanza della sede rispetto alla congruità dell'offerta lavorativa, ma ritenuti non decisivi rispetto all'accertamento della mancanza di giusta causa delle dimissioni.
art. 6 d.m. 10 aprile 2018
Invocato per la soglia chilometrica dell'offerta congrua, ma ritenuto non idoneo a superare l'accertamento di merito sull'assenza di giusta causa.
Richiamato a sostegno di una lettura conforme a correttezza e buona fede dell'atteggiamento dell'ente, ma non accolto come fondamento per estendere il beneficio oltre i presupposti di legge.
Richiamato a sostegno di una lettura conforme a buona fede del sistema, ma non ritenuto sufficiente per riconoscere la prestazione in mancanza dei presupposti normativi.
art. 3 Cost.
La censura di irragionevole disparità è stata disattesa perché il legislatore può differenziare tra inoccupazione conseguente a dimissioni e rifiuto di occupazione.
art. 38 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta comunque irrilevante nel caso concreto, per l'accertata assenza di giusta causa.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della NASpI per dimissioni presuppone necessariamente l'accertamento della giusta causa; in mancanza, la prestazione non è dovuta.
- L'accertamento della sussistenza o insussistenza della giusta causa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Le circolari e i messaggi amministrativi non possono introdurre criteri più favorevoli o diversi rispetto ai presupposti legali della prestazione quando il caso concreto sia già stato qualificato dal giudice come privo di giusta causa.
- La soglia chilometrica prevista in materia di congruità dell'offerta di lavoro o di rifiuto dell'occupazione non si estende automaticamente alle dimissioni, perché si tratta di fattispecie diverse che il legislatore può disciplinare in modo differenziato.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la decisione di merito si fonda su un autonomo e sufficiente accertamento di fatto che esclude il presupposto della pretesa.
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