Cassazione Penale, Sentenza n. 32889/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte d'Appello di Palermo che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato Di Matteo per diffamazione aggravata. I fatti: durante una seduta del consiglio comunale (27/03/2013) Di Matteo avrebbe attribuito all'ex sindaco Salvatore Gullo e alla relativa giunta la deliberata volontà di non applicare l'ICI per "favorire" un consigliere proprietario di circa 10 ettari, addebitando così una scelta politica come atto finalizzato a vantaggi personali. Quattro motivi di ricorso: (1) vizi di motivazione e aspecificità delle impugnazioni della pubblica accusa; (2) violazione del diritto di critica politica e carenza di motivazione rafforzata della Corte d'appello; (3) mancanza di individuazione di un soggetto concreto offeso e carenza di motivazione sulla liquidazione del danno; (4) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione; il Pubblico Ministero in sede scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e quattro i motivi: ha ritenuto che le impugnazioni della pubblica accusa fossero sufficientemente specifiche nel denunciare l'erronea applicazione della scriminante del diritto di critica per mancanza del requisito della verità; ha condiviso la motivazione della Corte d'appello che ha rilevato la natura denigratoria e falsificante delle affermazioni di Di Matteo non adeguatamente documentate, e che tale condotta ha ecceduto i limiti del diritto di critica politica; ha ritenuto congrua la quantificazione del danno non patrimoniale e motivata la determinazione della pena nonché il diniego delle attenuanti generiche (dato che l'incensuratezza da sola non bastava). Conseguenze: confermata la condanna di merito (pena pecuniaria e risarcimento alla parte civile); ricorrente condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Consente la requisitoria scritta e la rinuncia alla discussione orale; qui usato per giustificare la trattazione della requisitoria scritta del Procuratore generale e l'assenza di discussione orale
Norma sulla specificità dell'atto di impugnazione (novella citata come riferimento alla disciplina della specificità degli atti d'appello); richiamata nel contesto della discussione sull'adeguatezza delle impugnazioni dei pubblici ministeri
Richiami alla disciplina processuale dell'appello; nel caso si è valutata la conformità delle impugnazioni alla normativa previgente e successiva
Norma che configura il reato di diffamazione; la Corte ne ha accertato la sussistenza rispetto alle affermazioni ritenute false e denigratorie
Norma sulla scriminante (es. esercizio di un diritto); la Corte d'appello e la Cassazione hanno valutato che l'esercizio del diritto di critica politica non poteva scriminare le affermazioni perché mancava il requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della critica
art. 538 e art. 529 cod. proc. pen.
Richiami alle regole sulla motivazione della sentenza e sul giudizio di appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione rafforzata plausibile e sufficiente per riformare l'assoluzione
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena; la Corte ha ricordato che l'incensuratezza da sola non giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche e che la determinazione della pena dev'essere congruamente motivata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e formalità del ricorso per cassazione richiamati perché il ricorso è stato proposto nei limiti di legge e per inquadrare le questioni dedotte in cassazione
Massime di principio
- La critica politica è protetta ma perde la scriminante se poggia su fatti falsi: le accuse di fatti concreti devono essere veritiere o documentabili; la mera aspra critica verbale non giustifica l'attribuzione di fatti non veri.
- Se si imputa a terzi un comportamento illecito o un favore concreto (anche in ambito politico), il soggetto che formula l'accusa deve poter documentare o indicare elementi precisi; altrimenti la condotta può costituire diffamazione.
- In caso di riforma di un'assoluzione per scriminante, la Corte d'appello deve fornire una motivazione rafforzata che confuti puntualmente le ragioni della decisione di primo grado; la Cassazione verifica la correttezza dei presupposti e la sufficienza della motivazione.
- Le impugnazioni dei pubblici ministeri devono essere sufficientemente specifiche nel denunciare il nucleo essenziale della decisione impugnata; la Cassazione può esaminare direttamente gli atti quando è dedotto errore in procedendo.
- La liquidazione del danno non patrimoniale è discrezionale ma va motivata; è censurabile solo se del tutto priva di giustificazione o macroscopicamente irragionevole.
- Per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente l'incensuratezza: occorrono elementi giustificativi aggiuntivi per il riconoscimento.
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