Cassazione Penale, Sentenza n. 23002/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/10/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta (società "Belize s.r.l."). Erhard censurava la quantificazione della durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall.; Rossi deduceva tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza del Tribunale del 22/11/2017 per diniego di rinvio richiesto per concomitante impegno professionale del suo difensore; 2) nullità dell'ordinanza ex art. 507 c.p.p. del 05/04/2017 e conseguente inutilizzabilità dei testi; 3) carenza di motivazione sulla sua responsabilità penale; Cammarota denunciava omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia e doglieva sulla valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti. Inoltre in corso d'istanza è stato documentato il decesso di Cammarota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Erhard e Rossi per ragioni procedurali e di definizione dell'impugnazione (Erhard: difetto di specificazione delle censure ex art. 606 c.p.p. e motivo infondato sulla quantificazione delle pene accessorie; Rossi: estensione della rinuncia per accordo ex art. 599-bis c.p.p. che limita la cognizione del giudice d'appello e, comunque, infondate le censure sul diniego del rinvio e sull'ordinanza ex art.507). Quanto a Cammarota la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato a lui ascritto si è estinto per morte dell'imputato. I ricorrenti Erhard e Rossi sono stati condannati al pagamento delle spese e ciascuno è stato condannato a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento in appello: l'accordo tra le parti limita la cognizione del giudice d'appello alle questioni non rinunciate; le censure compatibili con il concordato sono rinunciate e quindi non utilizzabili in cassazione
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte territoriale ha rideterminato la durata sulla base della pronuncia di incostituzionalità citata e delle valutazioni sulla gravità delle condotte
Elenca i motivi deducibili in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso di Erhard non ha specificato i vizi di cui all'art. 606, rendendolo inammissibile
Consente al giudice di assumere d'ufficio testimonianze per completare il compendio probatorio; la Corte ha ritenuto l'eventuale anticipata escussione dei testi mera irregolarità non determinante l'inutilizzabilità
Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende: applicata per la condanna economica di Erhard e Rossi per l'inammissibilità dei ricorsi
Norma sui criteri di determinazione della pena (riferita dalle Sezioni Unite): la Corte ha ricordato che la quantificazione delle pene accessorie deve essere motivata anche con riferimento agli elementi di cui all'art. 133, ma ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua
Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018
Pronuncia che ha inciso sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari e che la Corte d'appello ha richiamato come motivo della rideterminazione in diminuzione
Sezioni Unite, sentenza Torchio (n. 4909/2014, dep. 2015)
Principi sul concomitante impegno professionale del difensore: l'impedimento deve essere tempestivamente prospettato e comprovato; la Corte ha applicato tali principi per ritenere legittimo il diniego di rinvio
Massime di principio
- Se in appello si aderisce a un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., si rinuncia implicitamente a dedurre in cassazione le questioni incompatibili con il concordato; ciò limita fortemente le possibilità di riesame in Cassazione
- Un ricorso per cassazione deve indicare espressamente e con chiarezza i vizi dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mancanza di questa specificazione può portare all'inammissibilità
- Il diniego di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore è legittimo se l'istanza non è tempestiva, non dimostra l'assenza di altro difensore o non prova l'essenzialità dell'intervento; la presenza di codifensore o la possibilità di collegamento remoto può rendere non prevalente l'impedimento
- L'adozione di provvedimenti ex art. 507 c.p.p. per integrare o completare il compendio probatorio non comporta automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità delle prove: l'anticipata escussione di teste è spesso una mera irregolarità
- Se l'imputato muore durante il giudizio, il reato a lui ascritto si estingue e la sentenza che lo riguarda va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- Le corti possono applicare misure sanzionatorie economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) quando i ricorsi risultano inammissibili per colpa dei proponenti
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