Cassazione Penale, Sentenza n. 9013/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari contestata al ricorrente per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva incompletezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo di essere stato estromesso dal sodalizio dopo la scarcerazione e che le risultanze (intercettazioni e dichiarazioni) non dimostrerebbero una stabile ed effettiva partecipazione. La difesa contestava inoltre l'attribuzione di rilevanza a rapporti occasionali tramite il figlio Mario Carlo e lamentava l'assenza di prova di delitti scopo, in particolare di reati in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori costituiscano indizi gravi, concreti e convergenti della perdurante disponibilità e organicità del ricorrente al sodalizio mafioso, anche mediante l'intermediazione del figlio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Modaffari, n. 36958/2021) secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa si valuta in base alla stabile "messa a disposizione" dell'agente, manifestata da comportamenti oggettivi e continuativi, non necessariamente consistenti in reati consumati. Ha inoltre precisato che la Corte di legittimità non può rivedere le valutazioni di merito sulla interpretazione delle intercettazioni e sulla credibilità del materiale indiziario, salvo manifesta irragionevolezza. Infine ha ritenuto irrilevante, ai fini della posizione del padre, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare relativa al figlio Mario Carlo, in quanto motivazioni di quel provvedimento attengono esclusivamente alla posizione di quest'ultimo.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa si misura con il criterio della stabile "messa a disposizione" dell'individuo per il sodalizio: disponibilità continuativa, comportamenti oggettivi e attuali che rivelano adesione e vincolo organico.
Norma procedurale che disciplina il riesame della misura cautelare; il Tribunale di Palermo ha operato il riesame ai sensi di tale articolo e la Corte ha valutato la correttezza della motivazione del riesame.
Sezioni Unite, n. 36958 del 27/5/2021 (Modaffari)
Richiamata come principio guida: la partecipazione mafiosa richiede valutazione della stabile disponibilità del soggetto alla struttura associativa, valutabile anche su comportamenti non necessariamente consistenti in reati, ma idonei a dimostrare adesione continuativa e funzione operativa nell'organizzazione.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa non è necessario provare solo la commissione di delitti scopo: rileva la "messa a disposizione" stabile e continuativa, dimostrata da comportamenti oggettivi e relazioni durature con vertici del sodalizio.
- Intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, se convergenti e contestualizzate, possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari anche in assenza di prove di singoli reati consumati.
- La valutazione del materiale indiziario e l'interpretazione delle conversazioni sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Il coinvolgimento attraverso intermediari familiari (es. un figlio) non esclude la rilevanza ai fini della partecipazione: relazioni "a distanza" e intermediazioni possono concretare la disponibilità al sodalizio.
- Il fallimento o l'esito negativo di iniziative imprenditoriali collegate non annulla la rilevanza indiziaria delle condotte di intermediazione o delle finalità comuni perseguite con modalità intimidatorie o mafiose.
- Una decisione favorevole o una diversa posizione processuale di un coindagato (es. annullamento per il figlio) non incide automaticamente sulla posizione del soggetto diverso quando le motivazioni dell'annullamento non contrastino i fatti ritenuti a suo carico.
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