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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27186/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte d'appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli anni prima e allora sospesa per effetto della detenzione. L'istanza era stata presentata per ottenere la revoca della misura di prevenzione e poter accedere ad attività di volontariato o lavoro in progetti di pubblica utilità ex art. 20-ter O.P., nonché per conseguire la patente di guida. In ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: che la misura doveva poter essere revocata anche se il proposto era detenuto; che la giurisprudenza di legittimità era contrastante sull'interesse del detenuto ergastolano a chiedere la revoca prima di espiare la pena; che era sopravvenuta l'estinzione della pena temporanea, residuando solo l'ergastolo; che la revoca della misura di prevenzione avrebbe consentito di chiedere la revoca del regime detentivo differenziato e quindi di accedere ai benefici desiderati; e che vi erano elementi idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale. Si invocavano, tra le altre, norme dell'ordinamento penitenziario, del codice antimafia, della Costituzione e della CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza originaria era diretta soltanto ad ottenere la revoca della misura di prevenzione per accedere ai benefici di cui all'art. 20-ter O.P., senza alcuna compiuta deduzione sulla cessazione della pericolosità sociale. Ha inoltre rilevato che nel ricorso erano state mutuate e ampliate le ragioni dell'istanza, prospettando un interesse diverso e ulteriori finalità (la futura revoca del regime ex art. 41-bis O.P.), in contrasto con il contenuto dell'originaria domanda. Ha poi osservato che non erano state adeguatamente specificate le ragioni della pretesa cessazione della pericolosità e che, comunque, il recente rigetto della richiesta di revoca del regime differenziato si fondava proprio sulla persistente attualità del collegamento con il contesto associativo, circostanza incompatibile con l'assunto della cessazione della pericolosità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-ter O.P.

    richiamato come beneficio penitenziario che l'istanza di revoca della misura di prevenzione mirava a consentire

  • art. 41-bis O.P.

    richiamato quale regime detentivo differenziato già applicato e ritenuto ostativo ai benefici invocati

  • art. 4-bis O.P.

    richiamato nel ricorso come norma rilevante ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari

  • artt. 11 e 14 d.lgs. n. 159/2011

    richiamati nel ricorso tra le norme asseritamente violate in tema di misure di prevenzione

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'orientamento sull'interesse attuale

  • art. 13 Cost.

    invocato dal ricorrente

  • art. 27 Cost.

    invocato dal ricorrente

  • art. 117 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione ai vincoli convenzionali

  • artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 CEDU

    richiamati dal ricorrente come parametri sovranazionali

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato per le condanne riportate e per il collegamento con l'associazione mafiosa, rilevante ai fini della pericolosità e del regime ex art. 41-bis O.P.

Massime di principio

  • La richiesta di revoca di una misura di prevenzione personale deve essere scrutinata sulla base del contenuto concreto dell'istanza originaria: non è consentito mutarne in ricorso la causa petendi o la finalità sostanziale per colmare carenze motivazionali o di interesse.
  • L'interesse a domandare la revoca di una misura di prevenzione non può essere affermato in via meramente astratta o ipotetica: occorre allegare in modo specifico e attuale le ragioni per cui la misura incide concretamente sulla posizione del proposto.
  • Se l'istanza di revoca è fondata solo sull'utilità pratica di accedere a benefici penitenziari, senza dedurre compiutamente la cessazione della pericolosità sociale, il giudice può dichiararla inammissibile per difetto di un interesse giuridicamente rilevante alla revoca stessa.
  • La prospettazione di un futuro ed eventuale effetto a catena sulla revoca di un diverso regime detentivo non basta a rendere ammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione, soprattutto quando quel diverso regime risulti già confermato sulla base di elementi incompatibili con l'asserita cessazione della pericolosità.
  • La persistente adesione o il perdurante collegamento con il contesto associativo di riferimento, se valorizzati in un precedente giudizio sul regime differenziato, sono elementi logicamente inconciliabili con l'allegazione della cessazione della pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeMisure alternativeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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