Sentenza n. 8389/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca della licenza di porto di fucile per il tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 25 agosto 2025 con cui il Questore di Roma aveva revocato la licenza di porto di fucile per il tiro a volo, rilasciata il 29 marzo 2024. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia presentata dalla coniuge per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 42 TULPS, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione si fosse limitata a recepire la denuncia senza adeguatamente approfondire i fatti, non avesse chiarito gli elementi posti a fondamento dell’affermazione relativa alla persistente conflittualità coniugale e non avesse valorizzato la consegna spontanea delle armi presso un’armeria prima del loro ritiro cautelativo. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, in relazione agli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento e travisamento, per non avere l’amministrazione adeguatamente considerato la memoria e la documentazione prodotte nel procedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di revoca. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Il Collegio ha premesso che l’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità anche su situazioni non penalmente rilevanti o non accertate giudizialmente, senza necessità di una condanna penale definitiva, di una concreta pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi, poiché i provvedimenti in materia hanno natura cautelare e preventiva. La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è ampia e discrezionale, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili dell’eccesso di potere, in particolare quanto all’esistenza e alla consistenza dei fatti, alla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, nonché in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il giudice ha rilevato che il titolare della licenza aveva consegnato spontaneamente le armi all’armeria il 14 settembre 2024, prima del ritiro cautelativo del 20 settembre 2024. Ha inoltre considerato la richiesta di archiviazione della Procura, dalla quale emergevano dichiarazioni generiche della persona offesa, l’assenza di condotte aggressive nei due episodi temporalmente collocati e la smentita, da parte del figlio della coppia, della ricostruzione relativa a uno degli episodi. Infine, le informazioni acquisite nel 2025 dai Carabinieri e dal Commissariato riferivano l’assenza di ulteriori liti familiari o segnalazioni. In tale quadro, le affermazioni del decreto circa l’attualità della conflittualità coniugale non risultavano adeguatamente supportate dagli atti. La prognosi di pericolosità era quindi fondata su una rappresentazione parziale e incompleta dei fatti, priva di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale tale da rendere la misura ragionevole e proporzionata. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze di polizia.
Consente di valorizzare, nel giudizio di affidabilità, anche condotte non sfociate in una condanna penale definitiva; la valutazione ha natura cautelare e preventiva.
Richiamato quale base del ritiro cautelativo delle armi da parte dei Carabinieri.
Richiamato quale disposizione applicabile alla revoca della licenza di porto d’armi.
Richiamato, unitamente agli artt. 11 e 39 TULPS, quale fondamento del giudizio amministrativo di non affidabilità.
Impone una motivazione congrua e adeguata, risultata carente nel decreto impugnato.
Richiamato in relazione alla partecipazione procedimentale e alla valutazione degli apporti forniti dall’interessato.
Richiamato in relazione alla mancata o inadeguata considerazione delle osservazioni e dei documenti presentati nel procedimento.
Indicato come parametro del sindacato sull’eccesso di potere, attraverso le figure della manifesta illogicità o irrazionalità, della contraddittorietà della motivazione e del travisamento dei fatti.
Massime di principio
- In materia di licenze di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di non affidabilità anche su fatti non penalmente accertati e in assenza di una condanna definitiva, poiché la revoca ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria.
- La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi è sindacabile dal giudice amministrativo quanto all’esistenza e alla consistenza dei fatti, nonché alla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di possibile abuso delle armi.
- La revoca della licenza di porto d’armi è illegittima quando la prognosi di pericolosità si fonda su una ricostruzione parziale o incompleta dei fatti e non considera elementi istruttori rilevanti, quali l’archiviazione del procedimento penale, la genericità delle dichiarazioni accusatorie, l’assenza di ulteriori segnalazioni e la condotta prudente dell’interessato.
- Il riferimento alla persistente attualità di una situazione di conflittualità familiare deve essere sorretto da elementi concreti e aggiornati; in mancanza, il provvedimento di revoca è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
- Nel procedimento di revoca di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione deve esaminare effettivamente le memorie e i documenti prodotti dall’interessato, dando conto nella motivazione del loro rilievo ai fini della prognosi di affidabilità.
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