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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24495/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La controversia nasce da due accordi intervenuti tra le parti: un contratto del 1998 di concessione di vendita in esclusiva per alcune zone della Calabria e un successivo contratto del 2001 di franchising su tutti i prodotti Ducati. La società concessionaria/franchisee ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte, deducendo in particolare: l'illegittima applicazione di una clausola risolutiva espressa; l'interruzione ingiustificata delle forniture e dell'assistenza; la violazione del patto di esclusiva con vendite a rivenditori operanti nella zona riservata. La controparte ha resistito sostenendo la legittimità della risoluzione per morosità e mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, oltre a eccepire la carenza di legittimazione attiva rispetto al contratto originario, non essendone stata provata la cessione dalla ditta individuale alla società. In riconvenzionale ha chiesto il pagamento del corrispettivo di forniture non saldate. Dopo il rigetto delle domande attrici e l'accoglimento della riconvenzionale in primo grado, la società attrice ha proposto appello, poi respinto; quindi ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio motivazionale e omesso esame sulla ritenuta novazione tra i due contratti, con critica anche al riparto dell'onere della prova e al mancato espletamento della prova testimoniale; 2) erronea applicazione della clausola contrattuale di risoluzione e omessa motivazione sulla comunicazione di recesso/risoluzione; 3) vizio motivazionale sulla domanda riconvenzionale, per asserita selezione parziale delle prove e omesso esame di una testimonianza contraria; 4) erronea liquidazione delle spese di lite e applicazione del D.M. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione idonea a ricostruire il thema decidendum e le ragioni della decisione, senza le denunciate omissioni o contraddizioni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciavano vizi ex art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando la ricorrenza della c.d. doppia conforme e, comunque, l'insussistenza di una motivazione meramente apparente o incomprensibile. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la liquidazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, purché resti nei limiti minimi e massimi e che, nel caso concreto, l'importo liquidato era comunque compreso nei limiti dello scaglione applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione / omesso esame di fatti decisivi

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o estrema concisione della motivazione comporta nullità solo se rende impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo se la motivazione è mancante, apparente, affetta da contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile.

  • D.M. 55/2014

    La liquidazione del compenso dell'avvocato è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel rispetto dei limiti minimi e massimi degli scaglioni applicabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria, ma soltanto di verificare se la sentenza contenga una motivazione esistente, non apparente e non incomprensibile.
  • Quando merito di primo grado e appello coincidono nella ricostruzione dei fatti e nelle ragioni decisorie, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per doppia conforme, anche se il giudice di appello aggiunge argomenti ulteriori di conferma.
  • La novazione contrattuale è apprezzamento di merito quando il giudice ricostruisce la volontà delle parti e la sostanziale sostituzione del rapporto; in cassazione la censura è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o del difetto assoluto di motivazione.
  • La liquidazione delle spese processuali, entro i limiti tariffari o parametrici, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • La denunciata violazione di una clausola contrattuale di risoluzione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza di merito e non può tradursi in una mera sollecitazione a una diversa lettura degli atti e delle prove.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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