Cassazione Penale, Ordinanza n. 14895/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non riforma la sentenza di merito, che resta ferma, e il testo non consente di individuare con precisione il reato contestato nel giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/06/2024. Il primo motivo deduceva vizio motivazionale per insufficienza del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto indeducibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Gli altri due motivi denunciavano violazione di legge con riferimento agli artt. 99 e 62-bis c.p., in relazione al regime di prevalenza tra circostanze, ma sono stati ritenuti inammissibili perché attinenti al trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il testo non indica il reato presupposto oggetto della condanna di merito.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare il trattamento circostanziale; la censura è ritenuta inammissibile perché attinente alla misura della pena e non supportata da vizi della motivazione.
richiamato dal ricorrente in tema di attenuanti generiche e loro valutazione comparativa; la Corte ne esclude la rilevanza in sede di legittimità in assenza di illogicità o mancanza di motivazione.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale sulla sufficienza del compendio probatorio richiede un confronto puntuale con l'argomentazione del giudice di merito; la mera reiterazione delle difese è insufficiente.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, compresa la valutazione delle circostanze ex artt. 99 e 62-bis c.p., sono scrutinabili in cassazione solo se si denunciano specifici vizi di legge o una motivazione mancante, manifestamente illogica o incongrua; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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