Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35012/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda da una società cedente a una società cessionaria e dalla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la cessionaria. Il lavoratore aveva maturato un credito per trattamento di fine rapporto durante il periodo alle dipendenze della cedente e ha chiesto l'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per ottenerne il pagamento. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che gli accordi sindacali e derogatori intervenuti prima della formale dichiarazione di insolvenza non fossero opponibili all'INPS e che, comunque, mancasse il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il TFR era divenuto esigibile. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione alla Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che non rileverebbe la sola sequenza cronologica tra accordi, trasferimento e dichiarazione d'insolvenza, ma il collegamento funzionale tra crisi aziendale e accordi di trasferimento preordinati alla salvaguardia dell'occupazione. In subordine chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla possibilità di ricondurre la fattispecie alle deroghe dell'art. 5 della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego dell'intervento del Fondo di garanzia. Ha ritenuto applicabili i principi già enunciati in precedenti riguardanti la stessa vicenda di trasferimento d'azienda: il credito per TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto, sicché il Fondo non è tenuto se l'insolvenza riguarda un soggetto che non è più datore di lavoro al momento dell'esigibilità. Ha inoltre escluso che gli accordi tra cedente e cessionaria possano incidere sul distinto rapporto previdenziale con l'INPS, trattandosi di pattuizioni inter partes. È stata ritenuta non applicabile ratione temporis la disciplina del codice della crisi d'impresa e irrilevante il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché il Fondo di garanzia trova la propria disciplina nella direttiva 80/987/CEE e non nella direttiva sul trasferimento d'impresa. Le spese sono state compensate e viene dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 29 dicembre 1990, n. 428

    la Corte afferma che la disciplina non può essere estesa oltre i casi previsti e non incide sul rapporto previdenziale con l'INPS

  • art. 2112 c.c.

    regola il trasferimento del rapporto di lavoro e la solidarietà tra cedente e cessionario, ma non vincola il Fondo di garanzia nei rapporti con il lavoratore

  • Direttiva 2001/23/CE

    invocata dal ricorrente; la Corte ne esclude la rilevanza ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, richiamando la netta distinzione rispetto alla disciplina dell'insolvenza

  • decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

    art. 368, comma 4, lettera b)

    richiamato dalla Corte d'appello per confermare la necessità che il trasferimento riguardi un'impresa già sottoposta a procedura concorsuale; la Cassazione ne esclude l'applicabilità ratione temporis

  • Direttiva 80/987/CEE

    indicata come fonte della disciplina del Fondo di garanzia e dei suoi presupposti, distinta dalla direttiva sul trasferimento d'impresa

  • art. 47, comma 5-bis, L. 29 dicembre 1990, n. 428

    ritenuto non applicabile ratione temporis

  • art. 3 della Direttiva 2001/23/CE

    richiamato dalla Corte territoriale per evidenziare i limiti delle deroghe al regime di tutela nel trasferimento d'azienda

  • art. 5, paragrafo 1, Direttiva 2001/23/CE

    invocato per sostenere un'interpretazione estensiva delle deroghe; la Corte ritiene irrilevante il suo esame ai fini del Fondo di garanzia

  • art. 5, comma 2, lett. a, Direttiva 2001/23/CE

    richiamato per ribadire che le deroghe presuppongono l'assoggettamento del cedente a procedura di insolvenza gestita da un'autorità pubblica

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia per il TFR matura solo quando il trattamento diviene esigibile, cioè alla cessazione del rapporto; se a tale momento l'insolvenza riguarda un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, il Fondo non è tenuto.
  • L'obbligazione dell'INPS per il Fondo di garanzia ha natura autonoma e previdenziale: i patti tra cedente e cessionario che derogano alla solidarietà ex art. 2112 c.c. o che regolano il trasferimento d'azienda non sono opponibili all'ente, perché restano res inter alios acta rispetto al rapporto previdenziale.
  • La disciplina del Fondo di garanzia e quella del trasferimento d'azienda perseguono finalità diverse e operano su piani distinti; perciò la deroga alla disciplina civilistica del trasferimento non comporta automaticamente l'obbligo del Fondo di pagare crediti non ancora esigibili o non riferibili al datore insolvente.
  • Il rinvio pregiudiziale è irrilevante quando la questione interpretativa invocata riguarda una direttiva diversa da quella che disciplina il presupposto dell'obbligazione azionata; la tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro e quella nei trasferimenti d'impresa non sono fungibili.
  • La sopravvenuta crisi dell'impresa o il collegamento funzionale tra crisi e trasferimento non bastano, da soli, a fondare l'intervento del Fondo di garanzia se manca il presupposto legale dell'insolvenza del datore tenuto al pagamento al momento dell'esigibilità del credito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.