Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici assistenziali proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che aveva subito lesioni il 30 marzo 1990 durante un servizio antisequestri in località Piani d'Aspromonte. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa, ritenendo inapplicabile la tutela speciale perché l'incidente era dipeso da scarsa visibilità e fondo stradale ghiacciato, in un momento in cui il dipendente si stava solo avvicinando alle altre pattuglie per l'avvio di un rastrellamento, senza che il fatto lesivo fosse causalmente riconducibile al tipico rischio dell'attività di contrasto alla criminalità. Il ricorrente ha proposto tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'incidente si era verificato nel pieno dell'operazione di polizia; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, assumendo che l'evento fosse comunque avvenuto nell'ambito di un'attività pericolosa di contrasto alla criminalità in zona ad alto tasso criminale. I Ministeri hanno resistito e, in via incidentale condizionata, hanno riproposto il tema della prescrizione dell'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello esponeva un percorso argomentativo chiaro e sufficiente. Ha poi escluso l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte territoriale non aveva negato l'inerenza del servizio all'attività di contrasto alla criminalità, ma aveva accertato che l'incidente era dipeso da cause generiche estranee al rischio tipico della prestazione, sicché l'attività di istituto era rimasta mera occasione del fatto lesivo. In applicazione del principio secondo cui, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, non basta che le lesioni siano avvenute in occasione di una delle attività tipizzate, ma occorre che l'evento concretizzi la speciale pericolosità propria di تلك attività, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio"
Il vizio non ricorre quando la sentenza di merito abbia esaminato la vicenda e la censura miri solo a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
"nullità della sentenza per motivazione apparente"
La motivazione è nulla solo se manca un reale percorso argomentativo; non basta il dissenso sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
"violazione dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005"
La censura va respinta se la sentenza applica correttamente la nozione di rischio tipico e di nesso normativo richiesto per il riconoscimento della vittima del dovere.
art. 1, comma 563, lett. a), L. 23 dicembre 2005, n. 266
"attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità"
La tutela spetta solo se l'evento lesivo concretizza il rischio tipico insito nell'attività tipizzata, non quando l'attività di servizio sia mera occasione del fatto.
art. 1, comma 564, L. 23 dicembre 2005, n. 266
"condizioni di maggiore pericolosità"
La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di tali condizioni nel caso concreto.
art. 111, sesto comma, Cost.
"obbligo prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost."
La motivazione della sentenza deve rendere intellegibile l'iter logico seguito dal giudice.
Richiamato solo indirettamente nella formula del vizio di motivazione e nella ricostruzione dei fatti; non emerge un autonomo tema probatorio centrale.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente che la lesione sia avvenuta in occasione di un'attività di istituto tipizzata dalla legge: è necessario che l'evento lesivo concretizzi il rischio tipico e la speciale pericolosità propria di quella attività.
- La nozione di "causa" rilevante in materia di vittima del dovere è normativa e non meramente naturalistica: non basta una condicio sine qua non del danno, occorre un nesso funzionale con il rischio qualificato che la disciplina intende coprire.
- Quando l'incidente dipende da fattori generici e comuni a chiunque si trovi nel medesimo luogo e momento, l'attività di servizio resta mera occasione del fatto e non fonda il diritto ai benefici speciali.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente, tale da consentire il controllo sulla ratio decidendi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione della sequenza fattuale già esaminata dal giudice di merito.
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