Cassazione Civile, Ordinanza n. 34987/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di accesso al Fondo di garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982 per ottenere il pagamento del T.f.r. e delle ultime tre mensilità relative a un rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze di una società poi fallita. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non provata la continuazione del rapporto di lavoro eccepita dall’INPS. La Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo provata la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto alle dipendenze di altra società, a seguito di affitto di ramo d’azienda. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe accertato anche la cessione d’azienda e non solo la continuità del rapporto; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere ritenuto provata la cessione d’azienda sulla base di prove asseritamente inesistenti e in violazione del principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c., per non avere accertato le concrete modalità della cessione e il coinvolgimento dell’organizzazione di mezzi e servizi; 4) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere negato l’intervento del Fondo nonostante un decreto ingiuntivo passato in giudicato relativo alla medesima pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione della cessione d’azienda era solo contigua e strumentale rispetto all’eccezione di assenza di soluzione di continuità del rapporto, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché investiva apprezzamenti di fatto e valutazioni documentali riservate al giudice di merito, sia perché la censura sul principio di non contestazione era priva della necessaria specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: ciò che rileva ai fini dell’intervento del Fondo è la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, che la Corte territoriale aveva escluso. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, evidenziando che il decreto ingiuntivo richiamato riguardava una data di cessazione anteriore e quindi un T.f.r. non ancora esigibile, oltre a concernere fatti costitutivi dell’obbligazione retributiva, non opponibili all’INPS in quanto terzo rispetto a quel giudizio e portatore di una diversa posizione sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Individua il presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia; la Corte ribadisce che è essenziale la cessazione del rapporto di lavoro e l’esigibilità del credito.
Non è violato quando il giudice si pronuncia entro i limiti della questione effettivamente dedotta, anche se affronta profili in rapporto di continenza con l’eccezione proposta.
Le doglianze che mirano a sovvertire l’apprezzamento delle prove documentali o che lamentano genericamente violazione del principio di non contestazione sono inammissibili se non specificamente supportate dagli atti.
La violazione dell’onere della prova non può essere dedotta per contestare la valutazione di merito delle prove già acquisite.
La questione della cessione d’azienda è irrilevante, ai fini del Fondo, rispetto all’accertamento decisivo della continuità del rapporto di lavoro.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura basata sulla non contestazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente gli atti o le contestazioni rilevanti.
Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo relativo alla pretesa retributiva non vincola l’INPS sul diverso piano dell’obbligazione previdenziale, specie se l’accertamento concerne una cessazione del rapporto anteriore e non coincidente con quella effettiva.
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Regola il procedimento camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Inserisce la previsione relativa all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per T.f.r. e ultime mensilità, il requisito decisivo è la cessazione effettiva del rapporto di lavoro e l’esigibilità del credito; se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, il presupposto non sussiste.
- La questione della cessione o dell’affitto d’azienda può essere rilevante solo in quanto funzionale a verificare la continuità del rapporto di lavoro, non come fine autonomo della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira soltanto a contestare l’apprezzamento delle prove documentali compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di non contestazione richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- Un giudicato formatosi in un diverso giudizio sulla pretesa retributiva non è automaticamente opponibile all’ente previdenziale rispetto alla diversa obbligazione previdenziale, soprattutto quando l’accertamento riguarda un presupposto temporale diverso da quello decisivo nel giudizio sul Fondo di garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2025 del 31/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 35007/2025 del 31/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 35012/2025 del 31/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 35013/2025 del 31/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34730/2025 del 30/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34748/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →