Cassazione Civile, Ordinanza n. 35013/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento di Euro 8.478,45 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato presso una società poi coinvolta in un'operazione di trasferimento d'azienda. La Corte d'appello aveva ritenuto che gli accordi tra cedente e cessionaria, anteriori alla formale dichiarazione di insolvenza della cedente, non fossero opponibili ai fini della deroga alla responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., con la conseguenza che il credito per TFR non era esigibile nei confronti del Fondo, essendo il rapporto proseguito con la cessionaria. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere l'idoneità di quegli accordi a derogare all'art. 2112 c.c. per il solo fatto che la dichiarazione formale di insolvenza era successiva alla loro conclusione. In via subordinata chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva.
La decisione
Prima della decisione è stato depositato atto di rinuncia al ricorso conforme all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. e ha compensato le spese, rilevando la peculiare complessità delle questioni trattate. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato dalla ricorrente
art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990
richiamato come base normativa della deroga pattizia nella procedura di trasferimento d'azienda e del regime di tutela dei lavoratori
artt. 3, 4 e 5 Direttiva 2001/23/CE
invocati per sostenere l'interpretazione della disciplina europea sul trasferimento d'azienda e le eccezioni collegate all'insolvenza
art. 2112 c.c.
norma sulla continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda, richiamata come parametro della controversia
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale
art. 391, comma 1, c.p.c.
fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché limitata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non all'estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In una controversia sul Fondo di garanzia e sul trasferimento d'azienda, la questione dell'efficacia degli accordi derogatori rispetto all'art. 2112 c.c. e alla disciplina della direttiva 2001/23/CE può rilevare ai fini dell'esigibilità del credito del lavoratore, ma nel caso deciso non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia.
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