Cassazione Penale, Ordinanza n. 10161/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per più reati di cui all'art. 455 c.p., ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, applicando un aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p. rispetto a una precedente condanna. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico valorizzando i criteri dell'art. 133 c.p., in particolare la reiterazione degli illeciti a brevissima distanza di tempo, con valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità sulla base di censure generiche.
Norme richiamate
reati per i quali la condanna era stata confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.
richiamato per l'aumento di pena dovuto alla continuazione/medesimo disegno criminoso rispetto a una precedente condanna.
criteri di commisurazione della pena; la Corte territoriale li ha applicati in modo congruo e logico, valorizzando la reiterazione dei fatti a brevissima distanza di tempo.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, illogica o affetta da violazione di legge; non è invece sindacabile quando il giudice abbia esplicitato in modo congruo gli elementi dell'art. 133 c.p. posti a base del trattamento sanzionatorio.
- La reiterazione dei fatti illeciti a distanza molto ravvicinata può essere legittimamente valorizzata, ai fini della commisurazione della pena, come indice di maggiore gravità del comportamento.
- Censure generiche contro la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena non sono idonee a superare il controllo di legittimità e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nell'aver proposto un'impugnazione manifestamente infondata, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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