Cassazione Penale, Sentenza n. 16491/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Russo è indagato per truffa (art. 640 c.p.) nell'ambito di un presunto sistema di percezione e distrazione dei "bonus cultura" erogati dallo Stato. L'accusa sostiene che la ditta "Desicart" (formalmente intestata a Esposito Luciana ma di fatto gestita da Conte e con la partecipazione contabile di Russo) abbia ottenuto rimborsi per buoni cultura non impiegati per acquisti di libri, destinando poi parte degli importi in contanti ai percettori e svuotando i conti tramite prelievi e bonifici (tra cui un bonifico di euro 31.415 verso Russo). L'ordinanza impugnata ha applicato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censura della valutazione della gravità indiziaria e del presunto concorso nel reato, contestando la valenza indiziaria del bonifico e l'assenza di elementi che collegassero Russo alle condotte illecite; (2) censura delle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza del requisito di attualità del pericolo di reiterazione e la genericità e obsolescenza dei precedenti richiamati dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha giudicato infondato (o, nei limiti, inammissibile) il primo motivo relativo alla responsabilità e al concorso, confermando che il Tribunale aveva correttamente valorizzato elementi indiziari (intestazione fittizia della ditta, gestione affidata a Conte e a Russo, deleghe sui conti, coincidenza degli accrediti dei bonus con azzeramenti della provvista e prelievi, compreso il bonifico senza causale). Ha invece accolto il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari: il Tribunale non ha adeguatamente motivato la sussistenza del requisito di "attualità" del pericolo di reiterazione (mancanza di indicazione puntuale dei precedenti, della loro rilevanza e della vicinanza temporale). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma contestata per la fattispecie di truffa; la Corte non discute la configurazione astratta ma valuta l'adeguatezza degli indizi a fondare la gravità indiziaria rispetto a tale reato
art. 316-ter cod. pen. (contestazione originaria, poi riqualificata)
Richiamata come contestazione originaria poi riqualificata in truffa; indicazione che l'imputazione iniziale è stata modificata in fase di valutazione
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)
Dispositivo che disciplina la misura interdittiva e richiede la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che l'attualità non equivale a imminenza, ma a continuità/potenzialità nel tempo e deve essere motivata con riferimenti concreti alla personalità dell'indagato e alle circostanze del fatto
Giurisprudenza della Cassazione (citazioni esemplificative)
Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015 (Esposito); Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016 (Centineo); Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016 (Modica); Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016 (Cappello); Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 (Fotì); Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 (Garrone); Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016 (Lovisi)
La giurisprudenza consolidata chiarisce il concetto di "attualità" del pericolo di reiterazione: va valutata in relazione alla potenzialità criminale e alla continuità temporale del rischio, desumibile da elementi quali modalità del fatto e personalità dell'indagato; tali elementi devono essere specificamente motivati dal giudice che applica la misura
Massime di principio
- Per disporre una misura interdittiva per pericolo di reiterazione non è sufficiente la gravità indiziaria dei fatti: il giudice deve motivare specificamente perché il pericolo è "attuale" (continuità/possibilità concreta di commissione di nuovi reati), indicando precedenti rilevanti, loro contenuto, e la loro efficacia probatoria rispetto alla personalità dell'indagato
- La mera richiamata 'spregiudicatezza' o l'allusione a precedenti di polizia generici e non dettagliati non soddisfa il requisito motivazionale richiesto per le misure interdittive: occorre indicare quali fatti pregressi, quando sono avvenuti e in che modo rendono probabile la reiterazione
- Elementi indiziari contabili (intestazioni fittizie, deleghe sui conti, coincidenze tra accrediti e prelievi, bonifici senza causale) possono concorrere a formare il convincimento sui gravi indizi di colpevolezza, ma il loro rilievo probatorio va spiegato chiaramente e il ricorrente deve controbattere in modo specifico su quei profili decisivi (es. giustificazione professionale del bonifico, spiegazione della procura sui conti)
- In un ricorso in cassazione contro un provvedimento cautelare è strategico contestare non solo la sussistenza degli indizi, ma soprattutto la insufficiente specificità e attualità delle esigenze cautelari: quando il Tribunale non esplicita il nesso temporale e materiale tra precedenti e rischio di reiterazione, il provvedimento è vulnerabile
- In presenza di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio dovrà integrare la motivazione sulle esigenze cautelari con elementi temporali e tipologici concreti; il Tribunale dovrà riequilibrare la valutazione degli indizi di colpevolezza con una specifica e dettagliata analisi sulla potenzialità di reiterazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →