Cassazione Civile, Ordinanza n. 05159/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Due soggetti hanno agito ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa, in relazione a un articolo pubblicato su un settimanale il 23 gennaio 2014, che riportava e commentava dichiarazioni rese da una giudice indagata in altro procedimento e conteneva affermazioni ritenute lesive della reputazione dei ricorrenti. Il Tribunale ha accolto le domande, condannando in solido giornalista, direttore e società editrice a risarcire 50.000 euro a ciascun attore e a pubblicare il dispositivo. La Corte d’appello ha rigettato gli appelli principale e incidentale. In Cassazione i soccombenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme su libertà di manifestazione del pensiero, illecito aquiliano, scriminante del diritto di cronaca/inchiesta e disposizioni penali sulla diffamazione, sostenendo che l’articolo rientrasse nel giornalismo d’inchiesta e fosse coperto dalla scriminante; 2) violazione delle stesse norme con riguardo al diritto di cronaca e critica giudiziaria e alle dichiarazioni di terzi, sostenendo la correttezza del contenuto dell’articolo; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno, lamentando che il danno non patrimoniale fosse stato ritenuto provato per presunzioni senza adeguata allegazione e senza nesso causale immediato e diretto; 4) violazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e dell’obbligo di motivazione sulla quantificazione, deducendo che l’importo riconosciuto fosse incongruo e non sufficientemente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, perché la sentenza impugnata aveva escluso correttamente la scriminante del giornalismo d’inchiesta: l’articolo non risultava frutto di una vera attività di approfondimento e verifica delle fonti, ma si limitava a utilizzare un elemento istruttorio ancora non accertativo, accompagnandolo con commenti oggettivamente diffamatori. Ha considerato il terzo motivo parimenti in parte inammissibile e in parte infondato, poiché le censure tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito sull’esistenza del danno non patrimoniale, mentre la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla prova presuntiva del pregiudizio. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che la quantificazione del danno era stata motivata, seppur sinteticamente, e che l’importo di 50.000 euro per ciascun danneggiato era congruo rispetto alla gravità della lesione reputazionale derivante dalla pubblicazione della notizia su un noto settimanale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso introduttivo davanti al tribunale in rito sommario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 21 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della libertà di manifestazione del pensiero e della cronaca giornalistica.
Richiamato come norma generale sull'illecito aquiliano e sul risarcimento del danno da diffamazione.
Invocato quale esimente dell'esercizio di un diritto, in particolare diritto di cronaca e di critica giornalistica.
Richiamato come norma incriminatrice della diffamazione.
art. 11 L. 8 febbraio 1948, n. 47
Richiamato dai ricorrenti in tema di diffamazione a mezzo stampa.
Invocato con riguardo al nesso tra fatto illecito e danno risarcibile.
Richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato in tema di criteri di valutazione del danno risarcibile.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione alla necessità di non pervenire a liquidazioni incongrue o discriminatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- La scriminante del giornalismo d'inchiesta richiede che il giornalista svolga un'effettiva attività di raccolta e verifica delle fonti e che l'articolo mantenga chiari i fatti obiettivi distinguendoli dalle valutazioni, senza alterare la percezione del lettore.
- Non è sufficiente, per invocare il giornalismo d'inchiesta, la mera ripresa di dichiarazioni o di un elemento istruttorio ancora non accertato se il testo si accompagna a commenti e qualificazioni oggettivamente diffamatori.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti all'accertamento del giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si traducono in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dell'articolo o della prova del danno.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione può essere provato anche per presunzioni, valorizzando elementi quali la qualità professionale del danneggiato, il suo ambiente di riferimento e l'idoneità offensiva della pubblicazione, purché il giudice dia conto del percorso argomentativo seguito.
- La liquidazione del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo se manca del tutto la motivazione o se la quantificazione è manifestamente illogica o incongrua; è invece insindacabile la valutazione di merito quando la somma sia coerente con la gravità concreta della lesione reputazionale.
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