Cassazione Penale, Sentenza n. 38623/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo contro le decisioni che avevano annullato le sanzioni disciplinari irrogate a D'Arrigo per la reiterata battitura sui blindi insieme ad altri detenuti in ore notturne. L'Amministrazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che il Tribunale abbia ritenuto la condotta non riconducibile all'illecito tipico di cui all'art. 77, comma 1, n. 4) del D.P.R. 230/2000, avendo richiesto impropriamente ulteriori conseguenze dannose oltre al turbamento della quiete e senza considerare la documentazione probatoria e il contesto (detenuti sottoposti al regime dell'art. 41‑bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi che qualificano la nozione di "molestia" disciplinare come comprensiva di situazioni di fastidio, disagio o turbamento della tranquillità comunitaria valutabili secondo parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza) e ha ricordato che la reiterata battitura collettiva dei blindi può costituire di per sé molestia sanzionabile. Ha censurato il Tribunale per aver erroneamente richiesto conseguenze dannose ulteriori e per motivazione apodittica in violazione dell'art. 627 c.p.p.
Norme richiamate
I detenuti possono essere sanzionati disciplinarmente solo per fatti espressamente previsti dal regolamento; il regime disciplinare mira a stimolare responsabilità e autocontrollo.
art. 77, comma 1, n. 4: «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità»
La norma configura come illecito disciplinare i comportamenti che turbano la tranquillità della comunità penitenziaria; la molestia ricomprende fastidio, disagio, disturbo o turbamento anche psicologico.
La disciplina interna mira a garantire il rispetto delle regole e le condizioni di civile convivenza, premesse per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e del trattamento.
Il provvedimento del giudice del rinvio deve osservare i criteri di motivazione richiesti: la sentenza ha rilevato contrasto con tale norma a causa di motivazione apodittica e insufficiente.
La circostanza che gli autori siano sottoposti al regime differenziato può assumere rilevanza nella valutazione del contesto e della gravità del comportamento, ma non sostituisce la necessità di corretta applicazione della norma disciplinare.
Massime di principio
- La nozione di "molestia" disciplinare comprende ogni forma di fastidio, disagio o turbamento della tranquillità comunitaria: non è necessario provare conseguenze dannose ulteriori oltre al turbamento stesso.
- La valutazione della tipicità e della gravità deve basarsi su parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza) e sul concreto impatto sulla vita quotidiana della comunità penitenziaria.
- Condotte rumorose reiterate e coordinate (es. battitura sui blindi in orario notturno per periodi apprezzabili) possono costituire di per sé illecito disciplinare ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 4) del D.P.R. 230/2000.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente il rigetto o l'accoglimento delle censure, confrontandosi con la documentazione probatoria; motivazioni apodittiche possono determinare l'annullamento.
- La presenza di condizioni aggravanti o del regime 41‑bis rileva nel quadro fattuale ma non modifica i criteri di tipicità: la sanzione disciplinare deve rispettare comunque il principio di proporzionalità.
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