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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38623/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo contro le decisioni che avevano annullato le sanzioni disciplinari irrogate a D'Arrigo per la reiterata battitura sui blindi insieme ad altri detenuti in ore notturne. L'Amministrazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che il Tribunale abbia ritenuto la condotta non riconducibile all'illecito tipico di cui all'art. 77, comma 1, n. 4) del D.P.R. 230/2000, avendo richiesto impropriamente ulteriori conseguenze dannose oltre al turbamento della quiete e senza considerare la documentazione probatoria e il contesto (detenuti sottoposti al regime dell'art. 41‑bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi che qualificano la nozione di "molestia" disciplinare come comprensiva di situazioni di fastidio, disagio o turbamento della tranquillità comunitaria valutabili secondo parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza) e ha ricordato che la reiterata battitura collettiva dei blindi può costituire di per sé molestia sanzionabile. Ha censurato il Tribunale per aver erroneamente richiesto conseguenze dannose ulteriori e per motivazione apodittica in violazione dell'art. 627 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 354/1975

    I detenuti possono essere sanzionati disciplinarmente solo per fatti espressamente previsti dal regolamento; il regime disciplinare mira a stimolare responsabilità e autocontrollo.

  • D.P.R. 230/2000

    art. 77, comma 1, n. 4: «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità»

    La norma configura come illecito disciplinare i comportamenti che turbano la tranquillità della comunità penitenziaria; la molestia ricomprende fastidio, disagio, disturbo o turbamento anche psicologico.

  • D.P.R. 230/2000

    La disciplina interna mira a garantire il rispetto delle regole e le condizioni di civile convivenza, premesse per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e del trattamento.

  • Codice di procedura penale

    Il provvedimento del giudice del rinvio deve osservare i criteri di motivazione richiesti: la sentenza ha rilevato contrasto con tale norma a causa di motivazione apodittica e insufficiente.

  • Ordinamento penitenziario

    La circostanza che gli autori siano sottoposti al regime differenziato può assumere rilevanza nella valutazione del contesto e della gravità del comportamento, ma non sostituisce la necessità di corretta applicazione della norma disciplinare.

Massime di principio

  • La nozione di "molestia" disciplinare comprende ogni forma di fastidio, disagio o turbamento della tranquillità comunitaria: non è necessario provare conseguenze dannose ulteriori oltre al turbamento stesso.
  • La valutazione della tipicità e della gravità deve basarsi su parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza) e sul concreto impatto sulla vita quotidiana della comunità penitenziaria.
  • Condotte rumorose reiterate e coordinate (es. battitura sui blindi in orario notturno per periodi apprezzabili) possono costituire di per sé illecito disciplinare ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 4) del D.P.R. 230/2000.
  • Il giudice di merito deve motivare adeguatamente il rigetto o l'accoglimento delle censure, confrontandosi con la documentazione probatoria; motivazioni apodittiche possono determinare l'annullamento.
  • La presenza di condizioni aggravanti o del regime 41‑bis rileva nel quadro fattuale ma non modifica i criteri di tipicità: la sanzione disciplinare deve rispettare comunque il principio di proporzionalità.

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