Cassazione Civile, Ordinanza n. 19167/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agricoltore)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento di somme a titolo di contributo per danni subiti da colture a causa di calamità naturali (piogge torrenziali del 2002 e gelate del 2003). In primo grado era stato ingiunto il pagamento alla Regione, sulla base di istruttorie e determinazioni del Comune competente che avevano riconosciuto il diritto al contributo e quantificato gli importi, con successiva rettifica comunale. La Regione ha opposto il decreto eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la domanda nel merito; i giudici di merito hanno ritenuto che fino al provvedimento finale della Provincia/Regione la posizione del privato fosse solo di interesse legittimo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduce, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che il procedimento si fosse già concluso con gli atti comunali e che pertanto la pretesa fosse un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario; 2) nullità della motivazione per contraddittorietà; 3) omesso esame di documenti e fatti decisivi, relativi a ulteriori acconti, quietanze e note amministrative; 4) violazione della disciplina regionale e statale sui contributi per calamità, insistendo sulla spettanza del contributo nella misura riconosciuta dal Comune; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda subordinata relativa all’esigibilità successiva del credito e sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo decisivo, e ha assorbito gli altri. Ha affermato che, sulla base della disciplina regionale applicabile ratione temporis, la procedura di riconoscimento del contributo era già perfezionata con l’intervento del Comune, mentre l’eventuale intervento della Provincia aveva natura solo correttiva e interveniva solo in caso di decisione difforme. Poiché nel caso concreto non risultava alcun provvedimento provinciale di modifica del riconoscimento comunale, il riconoscimento del contributo da parte del Comune aveva fatto sorgere un diritto soggettivo in capo al privato. Ne è conseguita la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice di primo grado, per la decisione sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione e come parametro del primo motivo di ricorso
invocato per la dedotta nullità della motivazione
art. 111 Cost.
invocato per la dedotta nullità della motivazione
invocato per omessa pronuncia sulla domanda subordinata e sulle spese
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
parametro del motivo sulla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro dei motivi sulla nullità della motivazione e sull’omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo sull’omesso esame di fatti decisivi
art. 3, comma 2, lett. a), L. 14 febbraio 1992, n. 185
richiamato dal ricorrente nel tentativo di dimostrare la spettanza del contributo
artt. 5 e 6 L.R. Puglia 11 aprile 1990, n. 24
interpretati nel senso che la procedura di riconoscimento si perfeziona già con l’intervento comunale, salvo intervento provinciale solo in caso di decisione difforme
L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 24
qualificata come disciplina regionale applicabile ratione temporis alla procedura di concessione dei contributi per calamità
L.R. Puglia 11 aprile 1979, n. 19
richiamata come precedente disciplina, utile al raffronto ma non applicabile al caso concreto
base del rinvio al tribunale di primo grado dopo la cassazione della sentenza d’appello
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi o sovvenzioni pubbliche occorre distinguere tra fase procedimentale, in cui il privato è titolare di un interesse legittimo, e fase successiva alla definitiva attribuzione del beneficio, in cui la posizione diviene di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Quando la legge attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale nella concessione del beneficio, la giurisdizione amministrativa sussiste finché tale potere non sia stato esaurito; una volta che l’ente competente abbia adottato il provvedimento attributivo, eventuali controversie sulla spettanza o sul pagamento ricadono nella giurisdizione ordinaria.
- Se la disciplina settoriale prevede che l’istruttoria e il riconoscimento del beneficio siano compiuti da un ente locale delegato e che l’intervento dell’ente sovraordinato sia solo eventuale e correttivo, il provvedimento dell’ente delegato può essere sufficiente a far sorgere il diritto soggettivo del privato.
- Nelle controversie sulla giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche, il giudice deve verificare in concreto quale sia l’atto finale previsto dalla disciplina applicabile e se, nel caso specifico, vi sia stato un provvedimento che abbia concluso il procedimento di concessione del beneficio.
- La qualificazione della posizione soggettiva del privato dipende non dalla mera esistenza di una fase istruttoria o di atti interni, ma dall’esistenza di un provvedimento esterno idoneo a consolidare il diritto al contributo.
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