Cassazione Penale, Ordinanza n. 17972/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e connotata da profili di colpa. La condanna di merito per la contravvenzione ex art. 4 l. n. 110/1975 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per porto, senza giustificato motivo, di una pluralità di oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. I motivi dedotti riguardavano: 1) la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendosi che il reato dovesse ritenersi estinto; 2) il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità; 3) il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) la censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili, rilevando che il reato era stato commesso il 21 luglio 2019 e che alla prescrizione ordinaria andava aggiunta la sospensione ex legge n. 103 del 2017; che il diniego della lieve entità era giustificato dalla personalità negativa dell'imputato; che il mancato riconoscimento della lieve entità escludeva logicamente anche la particolare tenuità del fatto; e che la pena, determinata nel minimo edittale, era frutto di valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
Norme richiamate
Integra la contravvenzione di porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti a offendere; la Corte conferma la condanna per il porto di una pluralità di oggetti di questo tipo.
La sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019).
La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta da questa legge continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive riforme richiamate.
Richiamata come norma successiva che non ha prodotto un'efficacia abrogativa retroattiva della sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo precedente.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata come disciplina successiva che ha sistematizzato la materia per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, senza incidere retroattivamente sui fatti del periodo 2017-2019.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può enunciare anche sinteticamente i criteri valutati; tale valutazione è insindacabile in cassazione se non arbitraria o illogica.
La particolare tenuità del fatto è incompatibile, nel caso concreto, con la valutazione negativa del fatto quale non lieve; se il fatto non è stato ritenuto lieve, non può essere simultaneamente considerato particolarmente tenue.
art. 4, comma 3, l. n. 110/1975
L'attenuante del fatto di lieve entità è negata quando il giudice di merito valorizza elementi ostativi, come la personalità negativa dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, senza che le successive modifiche abbiano efficacia retroattiva sui fatti già consumati in quel periodo.
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che contesti il diniego del fatto di lieve entità quando la motivazione di merito fondi l'esclusione su elementi ostativi specifici, come la personalità negativa dell'imputato.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone che il fatto non sia stato già escluso come lieve dal giudice di merito; se il fatto è ritenuto non lieve, non può essere al tempo stesso giudicato particolarmente tenue.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione manca del tutto o è manifestamente illogica; è sufficiente anche una motivazione sintetica che richiami uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'impugnazione è connotata da colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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