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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17886/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, tale condanna consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza che nel caso concreto è stata esclusa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/06/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già affrontato e respinto tre profili di censura: il giudizio di responsabilità, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio. Il ricorso di legittimità è stato ritenuto inammissibile perché i tre motivi erano generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, già esclusa dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo fornito; non incluso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo generico censure già dedotte e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente riproposta in cassazione in forma assertiva o meramente reiterativa, se la sentenza di merito l'ha già esaminata con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è generico e non superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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