Cassazione Penale, Ordinanza n. 17890/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti di lieve entità. Il ricorso deduceva, in termini generici e non specificamente argomentati, vizi di motivazione. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che l'eventuale doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto, la censura non era autosufficiente né ricavabile in modo immediato dai capi di imputazione e dalla motivazione, sicché l'impugnazione è stata ritenuta proposta per un motivo non consentito dalla legge.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione come uno dei reati oggetto di patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione come secondo reato contestato, nella fattispecie di lieve entità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel patteggiamento limita il ricorso per cassazione ai soli motivi consentiti dalla legge; l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo in caso di errore manifesto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende se il ricorrente non è esente da colpa.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile quando la censura non rientra nei motivi consentiti e non denuncia un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Base processuale per la decisione camerale senza formalità, poiché l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non è un mezzo di impugnazione pieno: è ammissibile solo per i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento è scrutinabile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
- Non è ammissibile il ricorso che prospetti violazioni di legge o vizi motivazionali in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando la deduzione non sia ricavabile in modo diretto dagli atti richiamati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17881/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17884/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17886/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17888/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17889/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17891/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →