Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17889/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di censura fondato su manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Tuttavia, dalla motivazione del provvedimento emerge che l'impugnazione è stata dichiarata tardiva: la sentenza impugnata era stata redatta con motivazione contestuale, il termine per impugnare, tenuto conto dell'assenza dell'imputato e della sospensione feriale dei termini, scadeva l'8 settembre 2025, mentre il ricorso è stato trasmesso il 10 settembre 2025. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile e lo ha definito de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di impugnazione, rilevando che la sentenza di appello era stata depositata con motivazione contestuale e che, considerando l'assenza dell'imputato e la sospensione feriale, il termine era spirato l'8 settembre 2025, mentre l'impugnazione era stata trasmessa il 10 settembre 2025. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile, come nel caso di ricorso tardivo.

  • art. 186 del 2000 (Corte cost.)

    Richiamato per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile anche quando il motivo dedotto attenga al merito della motivazione, poiché la tardività assorbe ogni ulteriore censura.
  • Quando la sentenza impugnata è redatta con motivazione contestuale, il termine per proporre impugnazione decorre dal deposito secondo le regole ordinarie e deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini e delle eventuali particolarità derivanti dalla posizione dell'imputato.
  • La Corte di cassazione può definire de plano il ricorso quando la causa di inammissibilità è manifesta e immediatamente rilevabile dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.