Cassazione Penale, Ordinanza n. 17881/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo relativo a vizi di motivazione in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che non ha allegato alcun elemento sintomatico della illegalità della pena irrogata; il ricorso è stato ritenuto diretto contro una statuizione che, per la natura dell'istituto richiamato, non era deducibile con ricorso per cassazione. La Corte ha quindi valorizzato la natura consensuale e la funzione deflattiva dell'istituto, dichiarando l'impugnazione inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo fosse non deducibile in cassazione perché attinente al trattamento sanzionatorio senza indicazione di profili di illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero i presupposti per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione semplificata dell'impugnazione quando questa è manifestamente inammissibile; nel caso concreto viene richiamato per decidere senza interlocuzione in camera di consiglio ordinaria.
Corte cost. n. 186 del 2000
è richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si limita a censurare la motivazione sul trattamento sanzionatorio senza allegare specifici elementi che rendano deducibile l'illegalità della pena.
- Quando l'impugnazione investe un istituto a base consensuale e con funzione deflattiva, i motivi che non siano compatibili con la struttura dell'istituto sono inammissibili in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La trattazione 'de plano' è compatibile con le impugnazioni manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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