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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17884/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la remissione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dal testo emerge che l'imputata ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione, ma il ricorso è stato esaminato de plano e dichiarato inammissibile. La decisione precisa che l'impugnazione riguardava una doglianza già oggetto di rinuncia con la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sicché la censura non era proponibile. Non sono ricostruibili con certezza, dal testo disponibile, i fatti storici contestati né il reato originariamente ascritto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base procedurale per la trattazione de plano dell'impugnazione; nel caso concreto il ricorso è dichiarato inammissibile perché riferito a una doglianza oggetto di rinuncia con la richiesta di applicazione della pena

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che la censura investiva un profilo già oggetto di rinuncia nel procedimento di applicazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione già rinunciata dall'imputato nel corso del procedimento, in particolare quando la doglianza concerne profili coperti dalla richiesta di applicazione della pena.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per ragioni evidenti e rilevabili senza contraddittorio, la Corte può provvedere de plano ai sensi della disciplina processuale richiamata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La mancata dimostrazione dell'assenza di colpa nel determinare l'inammissibilità consente l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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