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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17888/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse stata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/05/2025, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione perché articolava due motivi generici e meramente riproduttivi di censure già proposte. Le doglianze riguardavano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che tali questioni erano già state adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici. Dal testo non è ricostruibile il fatto-reato specificamente contestato né la natura del reato oggetto del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità il cui diniego era stato censurato, ma ritenuto già correttamente escluso dal giudice di merito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, se motivato in modo congruo e giuridicamente corretto dal giudice di merito, non può essere utilmente censurato in cassazione con doglianze meramente assertive o reiterative.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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