Cassazione Penale, Sentenza n. 36036/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Napoli il 30 gennaio 2025 e con condanna confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 14 giugno 2026, ricorreva contro la pena di 15 anni e quattro mesi di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, reato confessato. La sentenza aveva inoltre disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la durata della pena e la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale per lo stesso periodo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p.: lamentava contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili quanto alle prime dichiarazioni, nelle quali aveva riferito che l’imputato apparteneva al gruppo mafioso “Blue eye”, e meno affidabili quanto alle successive dichiarazioni rese in incidente probatorio. Con il secondo motivo denunciava insufficienza della motivazione sul diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, richiamando la durata del sequestro, di poche ore e comunque inferiore a un giorno, il profitto di 1.500 euro e l’assenza di gravi conseguenze per la persona offesa. Con il terzo motivo contestava il calcolo della pena: secondo la difesa, il giudice aveva prima applicato l’aumento per l’aggravante e poi la diminuzione per le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, in violazione delle regole sul bilanciamento. La doglianza non era stata proposta con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e il ricorso. Il primo è stato ritenuto generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva illustrato le ragioni della diversa valutazione delle dichiarazioni: il contesto criminale in cui viveva la persona offesa rendeva plausibile che pressioni successive ne avessero condizionato le dichiarazioni. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante del metodo mafioso, fondata sull’intimidazione percepita dalla vittima e sull’uso del metodo, non sull’effettiva appartenenza dell’imputato a un sodalizio mafioso. Il secondo motivo è inammissibile perché l’insufficienza della motivazione non è, di per sé, un vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; è stato comunque giudicato manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano descritto modalità e gravità concreta della condotta, incompatibili con l’attenuante oggettiva della lieve entità. Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo, essendo stato sollevato per la prima volta in cassazione; la Corte ha aggiunto che la modalità di calcolo contestata riguardava un passaggio intermedio e non rendeva illegale la pena, rimasta entro i limiti edittali. Ha quindi confermato l’esito di condanna e condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa evidente nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In questo i giudici di merito hanno riconosciuto il “metodo” usato, che prescinde dalla effettiva “qualità” mafiosa dell’agente (tra le tante, Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01).
L’aggravante può fondarsi sull’impiego del metodo mafioso e sull’intimidazione che ne deriva, senza che sia necessario accertare l’effettiva appartenenza dell’agente a un’associazione mafiosa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Anche a voler esaminare nel merito la doglianza, la stessa risulterebbe, peraltro, manifestamente infondata, avendo la Corte di appello proceduto a descrivere compiutamente le modalità della condotta, dalle quali emerge la particolare gravità del fatto e, conseguentemente, un più elevato livello di offensività dello stesso, tal da determinare ontologica incompatibilità con i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità (pag. 22 della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la mera insufficienza, così prospettata, non costituisce un autonomo vizio deducibile ai sensi della disposizione.
Il giudice di merito (confermato dalla Corte di appello) ha operato dunque in conformità a quanto previsto dall’art. 416-bis.1 cod. pen., il cui secondo comma disciplina specificamente l’ipotesi in cui l’esito del giudizio di bilanciamento sia costituito dalla prevalenza delle circostanze attenuanti.
La norma è richiamata tra quelle invocate dalla difesa sulla determinazione della pena, ma la Corte risolve la questione applicando la regola specifica dell’art. 416-bis.1 c.p.; il testo non fornisce una distinta interpretazione dell’art. 63 c.p.
Il giudice di merito (confermato dalla Corte di appello) ha operato dunque in conformità a quanto previsto dall’art. 416-bis.1 cod. pen., il cui secondo comma disciplina specificamente l’ipotesi in cui l’esito del giudizio di bilanciamento sia costituito dalla prevalenza delle circostanze attenuanti.
La disposizione è elencata dalla difesa tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne svolge un’autonoma applicazione o interpretazione.
In tal caso, il giudice deve operare le diminuzioni sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazione della predetta aggravante.
Quando, nel giudizio di bilanciamento, le attenuanti sono ritenute prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., la diminuzione va calcolata sulla pena già aumentata per effetto dell’aggravante.
In tal caso, il giudice deve operare le diminuzioni sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazione della predetta aggravante.
Le attenuanti generiche, se dichiarate prevalenti nel bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., determinano una diminuzione da applicare alla pena risultante dall’aumento per l’aggravante.
Il motivo di ricorso, si è detto, è comunque inammissibile, ai sensi di quantodispone l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto caratterizzato da un profilo dinovità rispetto alla catena devolutiva.
È inammissibile in cassazione la doglianza nuova, non proposta nei motivi di impugnazione di merito.
Né si possono riconoscere le eccezioni indicate al comma 2 dell’art. 609 cod. proc.pen., non trattandosi di ricorso diretto, né ricorrendo ipotesi di pena illegale (vizioapprezzabile in ogni stato e grado del giudizio anche ex officio), trattandosi, overiconosciuto per tale, di un mero errore concernente un passaggio intermedio nelladeterminazione della pena.
La novità della questione non è superata dalle eccezioni al divieto di dedurre motivi nuovi quando non si tratta di ricorso diretto e la pena non è illegale.
la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge
Un errore nel computo intermedio della pena a seguito del giudizio di comparazione rende illegale la pena soltanto se il risultato finale supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie.
la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge
Gli errori nei passaggi intermedi del calcolo non rendono di per sé illegale la pena: occorre che la pena finale oltrepassi i limiti edittali applicabili.
Secondo quanto dispone il testo dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, sussistendo profili di colpa evidente nella determinazione delle causedi inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende; in questo caso l’importo è stato fissato in 3.000 euro.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi concretamente con la motivazione spesa dai giudici di merito (doppia conforme sull’accertamento della responsabilità e sul momento sanzionatorio).
La censura di violazione di legge non supera il vaglio di ammissibilità se è generica e non si confronta concretamente con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- L’aggravante del metodo mafioso è configurabile quando il reato è commesso usando modalità intimidatorie proprie del metodo mafioso, anche se non è accertata l’appartenenza dell’agente a un’associazione mafiosa.
- Le dichiarazioni della persona offesa rese in momenti diversi possono ricevere valutazioni di attendibilità differenziate, purché il giudice motivi in modo adeguato le ragioni della diversa valutazione, anche considerando eventuali pressioni intervenute successivamente.
- L’insufficienza della motivazione, in quanto tale, non è un autonomo vizio deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; sono denunciabili la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità.
- La circostanza attenuante del fatto di lieve entità richiamata nella decisione ha natura oggettiva; la sua applicabilità va valutata alla luce delle modalità della condotta e della gravità concreta del fatto, che possono risultare incompatibili con il suo riconoscimento.
- Quando le attenuanti sono dichiarate prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., la diminuzione deve essere calcolata sulla pena risultante dall’aumento applicato per tale aggravante.
- La doglianza non proposta nei motivi di appello è, di regola, nuova e inammissibile in cassazione; l’eccezione relativa alla pena illegale non opera per un errore che riguardi soltanto un passaggio intermedio del calcolo, se la pena finale resta entro i limiti edittali.
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