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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18784/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal GIP del Tribunale, relativa a una condotta di detenzione illecita e cessione di cocaina per complessivi 16,451 grammi, pari a 97 dosi singole, commessa l'11 ottobre 2025 e sussunta nell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorso denunciava violazione di legge per la mancata motivazione sull'esclusione della punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più puntuale sulla non ricorrenza di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che tale censura non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento, trattandosi di doglianza non attinente alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Viene inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nel rito patteggiato, la motivazione può essere sintetica e il diniego di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica solo se dagli atti emergano concreti elementi di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita sull'avvenuta verifica negativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile la censura sulla mancata motivazione ex art. 129 c.p.p. perché estranea ai motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi confermato la decisione resa dal GIP, che aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza ricade nel rito pattizio e la motivazione può essere sintetica, coerente con la natura negoziale dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità richiede motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi a favore del proscioglimento; altrimenti è sufficiente una motivazione anche implicita sulla verifica negativa.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per detenzione illecita e cessione di cocaina in quantità ritenuta compatibile con la fattispecie di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità non priva di colpa, della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure che investono profili diversi sono inammissibili.
  • Nel rito del patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che siano state compiute le valutazioni richieste dalla legge.
  • Il diniego di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica soltanto quando dagli atti emergano concreti elementi idonei a far ritenere una causa di non punibilità; in difetto, è sufficiente una motivazione anche implicita.
  • L'imputato che accetta il patto sulla pena rinuncia, nei limiti del rito, a contestare con il ricorso per cassazione la valutazione del giudice su profili che attengono al contenuto dell'accordo pattizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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