Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37166/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Modena il 9 aprile 2024, all’esito di giudizio abbreviato, per cessioni continuate di hashish. Con il primo motivo ha lamentato che l’assenza nel fascicolo dei decreti autorizzativi delle intercettazioni fosse stata considerata una mera irregolarità documentale, impedendo di verificarne esistenza e validità e rendendo, a suo dire, inutilizzabili i risultati delle captazioni. Con il secondo ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando la quantità e qualità limitate della sostanza, il numero ridotto di episodi, gli intervalli temporali e la prospettata occasionalità; ha inoltre contestato la motivazione, ritenendola adesiva a quella di primo grado e all’informativa investigativa. Con il terzo motivo ha dedotto che il giudice del rito abbreviato avrebbe dovuto avvisarlo, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, c.p.p., della possibilità di chiedere una pena sostitutiva, sostenendo che i precedenti penali remoti, definiti con sospensione condizionale, non la precludevano; in subordine ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: nel giudizio abbreviato erano utilizzabili le registrazioni e le trascrizioni già acquisite al fascicolo del pubblico ministero e il ricorrente non aveva indicato le conversazioni interessate né contestato in modo specifico esistenza o validità dei decreti autorizzativi. Il secondo motivo è stato giudicato generico e reiterativo: i giudici di merito avevano fondato la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 su una valutazione complessiva delle intercettazioni, degli appuntamenti e delle consegne di denaro, del linguaggio usato, di una transazione per l’acquisto di stupefacente per 1.150 euro, delle indicazioni agli acquirenti, dei luoghi di occultamento e del sequestro; la motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica e non superata dalla riproposizione di dati quantitativi e qualitativi già considerati. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non è dovuto come proposta obbligatoria del giudice, che dispone di un potere discrezionale, e la sentenza impugnata aveva comunque indicato elementi contrari alla sostituzione, tra cui la natura non episodica e organizzata dell’attività, la richiesta generica di lavori di pubblica utilità, l’assenza di segni di resipiscenza e i precedenti penali. La richiesta subordinata di rimessione alle Sezioni unite non ha dato luogo a un autonomo accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo non è ricavabile dal testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    i Giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 con una motivazione non manifestamente illogica

    La qualificazione ai sensi del comma 1 è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della valutazione complessiva degli elementi concreti relativi alle cessioni e all’attività di approvvigionamento e organizzazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    si è limitato a ribadire che fossero solo quattro le vendite avvenute, valorizzando la qualità della sostanza - droga leggera - ed il prezzo, ossia elementi di fatto di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto ai fini della quantificazione della pena.

    La richiesta di riconoscere la lieve entità non può fondarsi su una lettura parcellizzata di quantità, qualità e prezzo quando la decisione di merito ha valutato complessivamente gli indici concreti e ha motivato la qualificazione più grave.

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi il giudice non è tenuto a proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, svolgendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva

    L’avviso non costituisce una proposta obbligatoria di pena sostitutiva: la sua omissione non determina nullità, poiché il giudice esercita discrezionalmente il potere di valutare se sussistano i presupposti per la sostituzione.

  • art. 53 legge 689/1981

    Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice del rito abbreviato non ha avvisato l'imputato presente, ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. n. 689 del 1981, pur sussistendone i presupposti

    La norma è richiamata per individuare le pene sostitutive richieste dall’imputato; la Corte esclude che il giudice abbia l’obbligo di prospettarne l’applicazione e rileva che gli elementi indicati nella sentenza di merito giustificavano la valutazione negativa.

  • art. 618 c.p.p.

    In subordine, nel caso detta eccezione non fosse accolta, si chiede che la questione venga rimessa alle Sezioni unite ex art. 618 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato la rimessione alle Sezioni unite in via subordinata; la decisione non enuncia una distinta interpretazione della norma, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, l’assenza materiale nel fascicolo dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta di per sé inutilizzabilità o nullità dei risultati quando siano acquisite le registrazioni e le trascrizioni e non siano specificamente contestate l’esistenza o la validità dei decreti. La censura deve indicare le conversazioni interessate e precisare la concreta questione dedotta.
  • La valutazione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti deve considerare complessivamente gli indici della fattispecie concreta. Non è sufficiente isolare il numero delle cessioni, la qualità della sostanza o il prezzo, se la decisione di merito ha motivatamente apprezzato anche continuità, modalità dell’attività, approvvigionamento, organizzazione e ulteriori elementi probatori.
  • Il giudice non è tenuto a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva; l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità, in quanto la valutazione sull’accesso alla sostituzione è discrezionale. La motivazione può fondarsi sulle caratteristiche dell’attività criminosa e sugli elementi individuali rilevanti per l’esito favorevole della misura.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIntercettazioniRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.