Cassazione Penale, Ordinanza n. 34860/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 24 aprile 2026, il G.i.p. del Tribunale di Roma, in esito a richiesta congiunta dell'imputato e del pubblico ministero, ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 800 di multa per rapina pluriaggravata, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. La rapina era aggravata dall'uso di un'arma e dal fatto di essere stata commessa da più persone riunite; secondo l'imputazione, dopo la sottrazione di una collana, l'imputato aveva colpito la persona offesa con uno schiaffo e le aveva lanciato contro una bottiglia di vetro, dopo averla brandita e aver minacciato di scagliargliela. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'erronea qualificazione del fatto come rapina anziché furto con strappo. Ha sostenuto che lo schiaffo fosse conseguenza indiretta e concitata dello strappo della collana, collocata vicino al viso, e che il lancio della bottiglia non avesse efficacia intimidatoria, poiché la persona offesa aveva seguito l'autore riprendendolo con il telefono. La Corte ha esaminato il motivo nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, ossia verificando se la qualificazione fosse manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità, tale da rendere la qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Nel caso concreto l'imputazione descriveva una rapina impropria, con violenza adoperata subito dopo la sottrazione per procurarsi l'impunità, consistente nello schiaffo e nel lancio della bottiglia, preceduto dalla minaccia di scagliarla; non emergeva quindi con immediatezza che la violenza fosse estranea alla persona o che la qualificazione come rapina fosse manifestamente incongrua. Le deduzioni del ricorrente richiedevano valutazioni sulla dinamica dei fatti e sull'efficacia intimidatoria della condotta, non consentite in questa sede nei limiti propri dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato trattato de plano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Con sentenza del 24/04/2026, il G.i.p. del Tribunale di Roma, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, applicava, su richiesta congiunta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Omar Sherif Fakry Ahmed Abdelmonem la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessa con arma e da più persone riunite) ai danni di Taranpreet Singh.
La norma costituisce la base della sentenza di applicazione della pena su richiesta congiunta dell'imputato e del pubblico ministero.
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; tra questi rientra l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto – ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati –, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
La deduzione di erronea qualificazione nel patteggiamento è circoscritta all'errore manifesto, immediatamente riconoscibile dal confronto tra qualificazione e imputazione; non può richiedere accertamenti o valutazioni controverse su fatti e prove.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento, proposto dopo l'entrata in vigore della novella indicata, è trattato de plano secondo la disposizione richiamata.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è inoltre dovuto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Avverso l’indicata sentenza del 24/04/2026 del G.i.p. del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Pietro Parente, Omar Sherif Fakry Ahmed Abdelmonem, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina pluriaggravata anziché come furto con strappo, «disattendendo il criterio discretivo circa la direzione teleologica della violenza esercitata».
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla qualificazione giuridica del fatto.
Il capo d’imputazione descriveva una rapina impropria in cui la violenza era contestata come adoperata dall’agente, immediatamente dopo la sottrazione della collana, per procurarsi l’impunità.
La pronuncia descrive la violenza successiva alla sottrazione e diretta a procurarsi l'impunità come condotta contestata quale rapina impropria; non decide autonomamente la qualificazione nel merito, ma ritiene che essa non sia manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione.
L’unico motivo di ricorso non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all’imputato come rapina anziché come furto con strappo.
Il furto con strappo è prospettato dal ricorrente come qualificazione alternativa alla rapina; la Corte non ne decide la configurabilità nel merito, poiché il motivo non dimostra l'errore manifesto richiesto per impugnare la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto quando l'errore sia manifesto: la qualificazione deve risultare, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
- È inammissibile, nell'ambito del sindacato limitato sulla sentenza di patteggiamento, una censura di qualificazione giuridica che richieda di rivalutare la dinamica dei fatti, gli elementi probatori o l'efficacia concreta delle condotte, quando tali profili non rendano l'errore immediatamente evidente dal capo d'imputazione e dal provvedimento impugnato.
- La contestazione di violenza esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurarsi l'impunità, descritta attraverso condotte fisiche e minacciose dirette contro la persona offesa, esclude che la qualificazione come rapina sia, per ciò solo, manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione.
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