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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08490/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di un soggetto dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2008. In primo grado era stata accolta la domanda volta a dichiarare illegittima la cancellazione ed era stato ordinato il riesame/reiscrizione. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'ente previdenziale, ha invece respinto la domanda ritenendo non dimostrata in modo persuasivo la sussistenza e l'onerosità del rapporto di lavoro agricolo; ha inoltre escluso l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. per difetto di una dichiarazione ritualmente sottoscritta. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente condannato alle spese nonostante la dichiarazione allegata alla nota di iscrizione a ruolo nel giudizio di primo grado. La censura, però, non riportava il contenuto essenziale degli atti rilevanti e non spiegava adeguatamente perché il diritto all'esenzione dovesse applicarsi, né chiariva se la prestazione previdenziale costituisse oggetto diretto della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente si era limitato ad asserzioni generiche, senza riprodurre gli atti e senza consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti dell'esenzione. Inoltre, ha ribadito che il regime di esenzione dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. è norma eccezionale e opera solo nei giudizi promossi per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali quando il diritto alla prestazione è l'oggetto diretto della domanda, non quando ne sia solo conseguenza indiretta. Nel caso concreto, mancava la dimostrazione che la controversia sulla cancellazione dagli elenchi agricoli integrasse tale requisito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per assenza di attività difensiva sostanziale dell'INPS; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esenzione dalle spese processuali è qualificata come diritto singolare e di stretta interpretazione; opera solo nei giudizi aventi ad oggetto diretto il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, e richiede il rispetto dei presupposti formali sostanziali della dichiarazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676

    richiamata per affermare che l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non spetta nella domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli quando la prestazione previdenziale non è oggetto diretto della domanda

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per il principio sull'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti: la mera allegazione di errori del giudice di merito, senza la riproduzione del contenuto essenziale degli atti, rende la censura inammissibile.
  • L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali o assistenziali è di stretta interpretazione e non può essere estesa a giudizi in cui la prestazione sia solo una conseguenza indiretta dell'accertamento richiesto.
  • Per beneficiare dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il diritto alla prestazione deve costituire l'oggetto diretto della domanda giudiziale; se il petitum è diverso, l'esenzione non opera.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni pensionistiche e ricostituzioneImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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