Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Un comune aveva agito contro la regione e la provincia per ottenere una pronuncia che riconoscesse la sua pretesa a conservare, anche per convenzioni di escavazione già stipulate, il criterio di riparto del contributo versato dai concessionari previsto dalla legge regionale precedente alle modifiche del 2007, 2009 e 2012. Il ricorrente sosteneva che le nuove norme regionali, applicate anche ai rapporti già in corso, avessero dimezzato la quota spettante ai comuni e fossero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 9, 97, 114, 117, 118, 119 e 123 Cost., sotto i profili di ragionevolezza, tutela dell'affidamento, certezza delle situazioni giuridiche, buon andamento, pari ordinazione degli enti locali, tutela del paesaggio e competenze costituzionali. In cassazione il comune censurava la sentenza di appello per avere omesso di accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e per non aver riconosciuto l'applicabilità del vecchio regime di riparto alle convenzioni già in essere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse troppo astratta e priva di specificità, perché non accompagnata da una concreta individuazione del bene della vita preteso né da dati fattuali e contabili idonei a dimostrare il pregiudizio dedotto (concessioni interessate, quantitativi estratti, somme incassate e riversate, programmazione di spesa). Ha aggiunto che mancava un interesse ad agire attuale e concreto, poiché il giudizio era sostanzialmente costruito come richiesta di accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, mentre tali valutazioni del giudice di merito hanno natura ordinatoria e non sono di per sé motivo di ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione Marche e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di asserita irragionevolezza della disciplina regionale e di lesione dell'affidamento; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è inammissibile.
art. 9 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del paesaggio e alla destinazione delle risorse; non esaminato nel merito per difetto di specificità e di interesse concreto.
art. 97 Cost.
Richiamato per sostenere la violazione del principio di buon andamento e ragionevolezza dell'azione legislativa; la Corte non affronta il profilo sostanziale.
art. 114 Cost.
Invocato per dedurre la violazione della pari ordinazione tra enti locali; la doglianza è ritenuta astratta.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della disciplina regionale e dell'affidamento; non viene scrutinato nel merito.
art. 118 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione amministrativa del comune; non esaminato per la declaratoria di inammissibilità.
art. 119 Cost.
Invocato per lamentare la compromissione delle risorse dell'ente locale; la censura è considerata generica.
art. 123 Cost.
Richiamato nel quadro delle doglianze di incostituzionalità della normativa regionale; non scrutinato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; non è sufficiente prospettare un pregiudizio meramente potenziale o teorico.
- Non sono ammissibili domande di mero accertamento astratto di questioni normative o costituzionali se non sono strumentali alla tutela di un diritto sostanziale specificamente azionato.
- In cassazione, la censura che investe una questione di legittimità costituzionale sollevata in appello deve essere collegata a una concreta doglianza sulla decisione impugnata; non è sufficiente chiedere in via autonoma una pronuncia di rilevanza e non manifesta infondatezza.
- La doglianza è inammissibile per difetto di specificità quando non individua i fatti costitutivi del preteso diritto, i dati economici rilevanti e il concreto pregiudizio subito.
- La valutazione del giudice di merito circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ha natura ordinatoria e, di per sé, non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione.
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