Sentenza del 04/02/2015 n. 1977 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla somma liquidata dal fondo previdenziale in luogo della pensione integrativa. L'Amministrazione contestava la decisione d'appello, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella del 12,50%, sostenendo che l'intera prestazione dovesse essere assoggettata al regime di tassazione separata previsto dall'art. 16 del TUIR. La Corte ha chiarito che, per i cosiddetti "vecchi iscritti" a fondi previdenziali complementari aziendali, occorre distinguere tra la sorte capitale, derivante dai contributi versati, e il rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale sul mercato finanziario.
La decisione
Il ricorso dell'Amministrazione è stato accolto solo parzialmente. La sentenza d'appello è stata cassata perché non aveva accertato se il fondo avesse effettivamente investito sul mercato il capitale accantonato e quale rendimento fosse stato conseguito. La causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, cui spetta determinare la quota effettivamente qualificabile come rendimento finanziario e applicare su tale quota la ritenuta del 12,50%; sulla restante sorte capitale dovrà applicarsi il regime di tassazione separata, con aliquota collegata al trattamento di fine rapporto. Il giudice del rinvio dovrà inoltre decidere sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata; per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 tale regime riguarda la sola sorte capitale.
Le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali complementari sono soggette a tassazione separata per la componente costituita dai contributi accantonati e, per la parte maturata dal 2001, anche secondo il regime previsto per l'intera prestazione.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla quota relativa al rendimento finanziario.
La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, non all'intera prestazione erogata.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Rilevanza dell'iscrizione al fondo in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Il regime descritto riguarda i soggetti già iscritti, prima dell'entrata in vigore del decreto, a fondi previdenziali complementari aziendali a capitalizzazione e con prevalente finalità previdenziale.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, commi 1-bis, 1-ter e 2
Le disposizioni sono richiamate in via esemplificativa per individuare gli impieghi del capitale sul mercato finanziario rilevanti ai fini del calcolo del rendimento assoggettabile alla ritenuta del 12,50%.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
La prestazione deve essere distinta tra "sorte capitale" e "rendimento netto".
Il principio vincolante è che la tassazione dipende dalla composizione della prestazione: la sorte capitale segue il regime della tassazione separata, mentre il rendimento finanziario effettivamente conseguito può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012
La ritenuta del 12,50% si applica alla quota relativa al rendimento finanziario, mentre la quota corrispondente ai contributi versati è tassata con l'aliquota del TFR.
Il trattamento fiscale non dipende dal fatto che la gestione del fondo sia assicurativa o finanziaria, ma dalla concreta esistenza di un rendimento derivante dall'investimento sul mercato.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale complementare viene liquidata in forma di capitale, occorre scomporre l'importo tra contributi accantonati e rendimento finanziario effettivamente prodotto.
- La ritenuta agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: è necessaria la prova dell'investimento sul mercato e dell'ammontare del rendimento conseguito.
- La quota corrispondente ai contributi versati e alla sorte capitale segue, in linea generale, il regime della tassazione separata collegato al TFR.
- Per gli iscritti ai vecchi fondi previdenziali, la data di maturazione degli importi è decisiva: fino al 31 dicembre 2000 si applica la distinzione tra capitale e rendimento, mentre dal 1° gennaio 2001 opera integralmente il regime di tassazione separata secondo i principi indicati dalla Corte.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve poter dimostrare, anche tramite la documentazione del fondo, quale parte della prestazione costituisca rendimento finanziario e quale parte derivi dai contributi o dagli accantonamenti.
- Se il giudice non accerta la concreta composizione della prestazione, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo calcolo fiscale.
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