Cassazione Penale, Sentenza n. 09207/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vizi di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), travisamento della prova e carenza dell'elemento psicologico del reato. Miccoli ha dedotto che la sentenza non ha valutato il suo comportamento collaborativo e la dichiarazione del curatore che non avrebbe svolto approfondimenti sulla collocazione dei beni; ha lamentato inoltre contrasto tra dichiarazioni di testi su ubicazione dei beni. D'Erchia ha sostenuto che l'affitto di ramo d'azienda fosse una regolare operazione commerciale, che i beni rimasero inizialmente a Taranto e furono trasferiti a Massafra per ragioni legittime, che non vi fu finalità distrattiva e che la Corte non ha adeguatamente valutato prove e deduzioni difensive (es. acquisizione del brevetto, assunzioni, trasparenza dei trasferimenti). Gentile ha contestato la ricostruzione del suo ruolo (amministratore di diritto per breve tempo), l'assenza di atti dispositivi a suo carico e la mancanza del dolo specifico e del diritto alle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roberto Miccoli e ha rigettato i ricorsi di Salvatore D'Erchia e di Adamo Arcangelo Antonio Gentile. In sintesi la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, abbia fornito motivazione completa e coerente con i principi richiamati dalla sentenza rescindente, valorizzando la scansione temporale delle operazioni (contratto 25/7/2011, due diligence 24/9/2011, risoluzione 31/1/2012, fallimento 13/6/2012), il trasferimento dei beni a Massafra, la mancata corresponsione di canoni e la mancata restituzione dei beni come elementi indicativi della finalità distrattiva. La Corte ha confermato che l'affitto del ramo d'azienda, se accompagnato dall'assenza di pagamento dei canoni e dal trasferimento degli asset tali da sottrarli alla garanzia dei creditori, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per D'Erchia e Gentile la pena è stata determinata in 3 anni di reclusione (come deciso in sede di appello); per Miccoli la posizione è stata confermata e il suo ricorso dichiarato inammissibile per genericità delle censure. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti e della personalità degli imputati.
Norme richiamate
individua l'ambito e le modalità del giudizio di rinvio alla Corte d'appello (competenza della Cassazione di rimettere gli atti al giudice di rinvio e delimitare le questioni da riassumere), pertinente per delimitare i punti sui quali la Corte di appello doveva decidere
riconosce la responsabilità anche dell'amministratore di diritto per omissione nel prevenire l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; giustifica la responsabilità omissiva dell'amministratore formale se consapevole o prestanome
art. 216, comma 1, legge fallimentare (antica numerazione e principi richiamati)
inquadra le condotte distrattive rilevanti in sede fallimentare (uso del patrimonio sociale per finalità estranee, sottrazione di beni alla garanzia dei creditori) e sostiene che la forma negoziale non esclude la qualificazione distrattiva
richiamata in relazione alla relazione del curatore fallimentare acquisita in giudizio, rilevante come elemento istruttorio sulla impossibilità di ricostruire movimenti e sulla collocazione dei beni
disciplinante le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e non può basarsi sulla sola assenza di precedenti
Massime di principio
- La sostanza dell'operazione prevale sulla forma: un contratto (es. affitto o cessione di ramo d'azienda) può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione se, di fatto, sottrae beni alla garanzia dei creditori (assenza o incongruità del corrispettivo, mancato pagamento dei canoni, trasferimento e mancata restituzione dei beni).
- La scansione temporale degli atti (data contratto, due diligence, risoluzione/accordi, data fallimento) è cruciale: operazioni compiute in prossimità dello stato di decozione sono valutate con maggiore attenzione rispetto alla possibile finalità distrattiva.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto può essere affermata per omissione qualora egli, pur formalmente titolare, concorra con l'amministratore di fatto o non impedisca comportamenti distrattivi che era obbligato a prevenire (art. 40 c.2 c.p.).
- La mera tracciabilità formale dei trasferimenti non esclude la condotta distrattiva: rileva che non sia seguito un adeguato corrispettivo per la società cedente e che i beni non siano stati restituiti o rinvenuti dal curatore.
- Per ottenere l'annullamento in sede di cassazione è necessario dedurre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; censure generiche o di mera rivalutazione dei fatti sono inammissibili o infondate.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi negativi o la mera invocazione della buona fede non è sufficiente.
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