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Ordinanza

Ordinanza n. 2545/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, n. 1123/2020 in data 30 giugno 2020.

Giustizia amministrativa202400524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1123/2020, relativa al pagamento di indennità di occupazione legittima e spese giudiziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza civile, il commissario ad acta aveva chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato, con riferimento alla determinazione e decorrenza degli interessi sulle singole annualità dell'indennità di occupazione legittima, alla quantificazione dell'indennità, agli accessori professionali, fiscali e previdenziali sulle spese liquidate, alla decorrenza degli interessi sulle spese giudiziali, all'imputazione di un pagamento parziale, alla possibilità di corrispondere acconti o rateizzare il debito, all'eventuale ausilio tecnico-contabile e alla conservazione delle risorse stanziate o accantonate per l'esecuzione. Il TAR ha distinto le questioni relative alle modalità esecutive, rientranti nei poteri del giudice dell'ottemperanza, da quelle dirette a integrare o accertare nuovamente il contenuto sostanziale del credito, riservate al giudice della cognizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i quesiti concernenti il criterio e la decorrenza degli interessi sulle indennità, l'esatta quantificazione delle indennità, gli accessori sulle spese giudiziali e la decorrenza degli interessi sulle spese, perché la loro soluzione avrebbe richiesto un'inammissibile integrazione del titolo esecutivo e, in caso di controversia effettiva, un nuovo accertamento spettante al giudice ordinario. Ha invece fornito indicazioni vincolanti sulle modalità esecutive: il pagamento parziale deve essere imputato secondo gli artt. 1193 e 1194 c.c., considerando l'eventuale imputazione validamente effettuata al momento del pagamento e rispettando il divieto di imputare il pagamento al capitale prima delle spese e degli interessi senza il consenso del creditore; il commissario può versare acconti sulle somme non controverse o determinabili con semplici operazioni aritmetiche, senza pregiudicare il residuo; non può imporre unilateralmente una dilazione, ma può proporre un pagamento rateale attuabile con il consenso delle creditrici e, in mancanza, deve perseguire l'adempimento sollecito e integrale; può avvalersi di un ausiliario tecnico-contabile, il cui compenso sarà liquidato dal Collegio previa richiesta; può inoltre adottare gli atti necessari, nei limiti del mandato e della disciplina contabile, a preservare le risorse destinate all'esecuzione. È stato assegnato al commissario ad acta un ulteriore termine sino al 31 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 1193 e 1194 cod. civ.

    senza il consenso del creditore, il pagamento non può essere imputato al capitale prima che alle spese e agli interessi

    L'imputazione del pagamento parziale deve rispettare l'eventuale imputazione validamente compiuta al momento del pagamento e, in mancanza del consenso del creditore, deve dare priorità a spese e interessi rispetto al capitale.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può interpretare il titolo esecutivo e adottare le misure necessarie alla sua concreta attuazione, ma non può integrarne il contenuto mediante nuovi accertamenti riservati al giudice della cognizione; il limite è particolarmente rigoroso quando il titolo proviene dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare il titolo esecutivo e adottare le misure necessarie alla sua concreta attuazione, ma non può integrarne il contenuto né compiere nuovi accertamenti sul contenuto sostanziale o sull'ammontare del credito, soprattutto quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.
  • Quando la determinazione di interessi, accessori o dell'importo dovuto non è univocamente ricavabile dal titolo esecutivo e richiede un accertamento ulteriore, la relativa controversia non può essere definita in sede di ottemperanza, ma deve essere devoluta al giudice della cognizione competente.
  • Nel dare esecuzione al giudicato, il commissario ad acta può corrispondere acconti sulle somme non controverse o determinabili mediante mere operazioni aritmetiche, senza che il pagamento parziale implichi rinuncia, novazione o pregiudizio per il diritto al residuo.
  • Il commissario ad acta non può imporre unilateralmente una dilazione del debito risultante dal giudicato; può proporre un pagamento rateale, ma può attuarlo soltanto con il consenso del creditore e, in mancanza, deve perseguire l'adempimento sollecito e integrale.
  • Il pagamento parziale effettuato in esecuzione del giudicato deve essere imputato secondo gli artt. 1193 e 1194 c.c.; senza il consenso del creditore non può essere imputato al capitale prima che alle spese e agli interessi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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