Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2533/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e nominato il commissario liquidatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato il decreto regionale di liquidazione coatta amministrativa adottato ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione di mancata revisione, l’eventuale parere della commissione centrale per le cooperative e la comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, che la relazione istruttoria proponeva la gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies c.c. e non la liquidazione coatta amministrativa; che l’Amministrazione aveva quindi adottato una misura più grave senza ulteriori accertamenti né adeguata motivazione; che il decreto richiamava genericamente una documentazione istruttoria senza indicare gli elementi dai quali sarebbe emersa l’insolvenza; che il patrimonio netto negativo risultante dal bilancio 2023 non era sufficiente a dimostrare l’incapacità strutturale, non transitoria, di adempiere le obbligazioni; che l’Amministrazione non aveva considerato il bilancio 2024, la riduzione progressiva delle perdite, la disponibilità liquide, l’aumento del fatturato, la regolare operatività, il pagamento di stipendi, imposte e contributi, nonché le rateizzazioni fiscali e la definizione agevolata intervenute prima dell’adozione del decreto; che mancavano ulteriori indici esteriori di insolvenza, quali inadempimenti reiterati, protesti o procedure esecutive infruttuose; e che la liquidazione costituiva, in sostanza, una sanzione per la mancata revisione o sottrazione alla vigilanza, in contrasto anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2025. È stato inoltre dedotto che il mancato riscontro alla comunicazione di avvio era stato indebitamente valorizzato dall’Amministrazione. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha allegato il rischio di perdita delle rateizzazioni e della definizione agevolata, l’interruzione di un mutuo per investimento produttivo e la perdita dei posti di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato dalla cooperativa fosse, allo stato, privo dei requisiti di attualità, gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. In particolare, ha considerato che l’apertura della liquidazione coatta amministrativa non determina automaticamente l’immediata cessazione dei contratti in essere con la società, compresi i contratti di lavoro, attenuando così il rischio prospettato di interruzione dell’attività e perdita dei posti di lavoro. Il Collegio non ha definito nel merito le censure relative all’insolvenza, all’adeguatezza dell’istruttoria, alla motivazione del decreto e alla scelta della liquidazione coatta rispetto alla gestione commissariale. Ha tuttavia fissato sollecitamente l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale fissazione idonea a tutelare adeguatamente le esigenze cautelari prospettate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2545-terdecies c.c.

    in caso di insolvenza della società cooperativa, l’autorità governativa competente dispone la liquidazione coatta amministrativa

    La norma è indicata quale base giuridica del decreto impugnato; l’ordinanza cautelare non definisce se, in concreto, fosse stata dimostrata l’insolvenza richiesta.

  • art. 2545-sexiesdecies c.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della gestione commissariale, ritenuta misura conservativa proposta dalla relazione di mancata revisione.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 220/2002

    La ricorrente richiama la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte relativa allo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi sottrattisi alla vigilanza.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice cautelare di fissare sollecitamente l’udienza di merito; il TAR ha utilizzato tale strumento ritenendo così adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari senza concedere la sospensione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 116/2025

    È richiamata nel ricorso quale pronuncia che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione dello scioglimento per atto dell’autorità, anziché della nomina di un commissario, per gli enti cooperativi sottrattisi alla vigilanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze economiche o organizzative non è sufficiente se tali conseguenze non risultano concrete e imminenti.
  • L’apertura della liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa non determina automaticamente l’immediata cessazione dei contratti in essere, compresi i rapporti di lavoro; tale circostanza può escludere, in assenza di ulteriori elementi, l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio cautelare allegato.
  • Quando il giudice ritiene non integrato il periculum in mora, può respingere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulle questioni di merito relative alla sussistenza dell’insolvenza, alla completezza dell’istruttoria e alla motivazione del provvedimento.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può costituire una forma di tutela adeguata delle esigenze cautelari, anche in luogo della sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.