Ordinanza n. 5234/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19 luglio 2021 (R.G. -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta per l'esecuzione di una sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (commissario ad acta)
La controversia
Il commissario ad acta, nominato per dare esecuzione a una precedente sentenza del TAR relativa al pagamento di un decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115/2002, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. Una precedente ordinanza aveva respinto provvisoriamente la richiesta, ritenendo non integralmente assolto l'incarico perché mancava la prova dell'effettivo pagamento dell'importo dovuto alla parte ricorrente, non essendo sufficiente la mera liquidazione contabile. Successivamente il commissario ha depositato il titolo di pagamento in favore della parte ricorrente. Il Collegio ha quindi esaminato anche la tempestività della domanda alla luce dell'art. 71 del d.P.R. 115/2002, nonché il criterio di determinazione del compenso applicabile all'attività svolta, riconducibile a una consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale ai sensi dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di liquidazione. Ha ritenuto non tardiva la domanda perché il termine decadenziale di cento giorni previsto dall'art. 71 del d.P.R. 115/2002 decorre dal completamento effettivo di tutte le operazioni richieste dal giudice, comprese le attività integrative e i chiarimenti; nel caso concreto, l'incarico si è perfezionato con il deposito, il 30 giugno 2026, della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento alla parte ricorrente. Quanto alla quantificazione, il Collegio ha applicato l'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, che prevede per le consulenze in materia amministrativa, contabile e fiscale un onorario percentuale determinato per scaglioni in relazione al valore della controversia; il criterio temporale ha natura residuale. Considerato il valore della controversia, rapportato all'indennizzo liquidato, il compenso è stato determinato in € 500,00, al netto di eventuali imposte e contributi, ponendolo a carico del Ministero della Giustizia quale amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato quale fondamento del decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato oggetto della precedente sentenza di ottemperanza.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato
Il termine decadenziale di cento giorni decorre dal completamento effettivo di tutte le operazioni demandate all'ausiliario, incluse le attività successive richieste dal giudice; nel caso concreto, la domanda è stata ritenuta tempestiva dopo il deposito della prova dell'avvenuto pagamento.
art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002
Per le perizie e consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale, il compenso è determinato mediante onorario percentuale per scaglioni, commisurato al valore del bene o della controversia; il criterio del tempo necessario per l'incarico è residuale.
Massime di principio
- Ai fini del termine decadenziale previsto dall'art. 71 del d.P.R. 115/2002, l'incarico dell'ausiliario del giudice si considera concluso soltanto quando siano state eseguite tutte le operazioni richieste dal giudice, comprese eventuali integrazioni, chiarimenti o ulteriori adempimenti; da tale completamento decorre il termine di cento giorni per presentare la domanda di liquidazione.
- Quando l'attività dell'ausiliario è riconducibile a una perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile o fiscale, il compenso deve essere determinato secondo l'onorario percentuale per scaglioni previsto dall'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, parametrato al valore del bene o della controversia; il criterio basato sul tempo impiegato è meramente residuale.
- La liquidazione del compenso al commissario ad acta presuppone l'integrale assolvimento dell'incarico, che comprende anche la documentazione dell'effettivo pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la sola quantificazione o predisposizione del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 2533/2026 - Catania, Sezione 2
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 2545/2026 - Catania, Sezione 2
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 2526/2026 - Catania, Sezione 2
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 89/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 92/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Ordinanza · 16 set 2026Ordinanza n. 5233/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →