Ordinanza n. 2526/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittima occupazione del fondo sito nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), C.da Zuppà, individuato in catasto al foglio 1, part. 24, e per la conseguente condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti ed al versamento delle indennità dovute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e irreversibile trasformazione del fondo, con realizzazione e ampliamento della discarica, senza perfezionamento del procedimento espropriativo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittima occupazione del terreno sito nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, contrada Zuppà, foglio 1, particella 24, nonché la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni e al pagamento delle indennità dovute. Ha dedotto di essere proprietario del fondo e che lo stesso sarebbe stato occupato e irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione e dell’ampliamento della discarica gestita da Tirreno Ambiente S.p.A., senza conclusione del procedimento espropriativo. Nel precedente giudizio civile, una consulenza tecnica e il relativo supplemento avevano rilevato che la particella era compresa nel piano particellare e che, a fronte della dichiarazione di pubblica utilità adottata dalla Prefettura di Messina il 29 ottobre 2004, non risultavano reperiti gli atti conclusivi e intermedi della procedura ablativa. Il TAR aveva già disposto un incombente istruttorio, non eseguito dai soggetti intimati. L’ordinanza rileva inoltre la mancata costituzione e comparizione delle parti e la necessità di verificare la ritualità della notificazione alla società resistente, posta in liquidazione e sottoposta a procedura fallimentare.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e riserva al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Reitera integralmente l’ordine istruttorio già disposto e lo estende espressamente alla Prefettura di Messina - U.T.G., ritenendo necessario acquisire la documentazione relativa alla dichiarazione di pubblica utilità e alla procedura espropriativa. Ordina al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, a Tirreno Ambiente S.p.A. in liquidazione e alla Prefettura di Messina di depositare entro 60 giorni una relazione dettagliata e tutta la documentazione disponibile sulla realizzazione e sull’ampliamento della discarica, sulla cronologia della procedura ablativa, sulla dichiarazione di pubblica utilità, sui termini dei lavori e dell’espropriazione, su eventuali occupazioni d’urgenza, sulle ragioni della mancata emanazione del decreto di esproprio, sull’apprensione materiale e sull’irreversibile trasformazione del fondo, nonché sui rapporti e sulla ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti. Avverte il Comune e la Prefettura che l’ingiustificata mancata ottemperanza potrà essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, comma 2, c.p.c., oltre che rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell’eventuale danno erariale. Ordina inoltre al ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e l’ordinanza alla Curatela fallimentare e al curatore liquidatore di Tirreno Ambiente S.p.A. entro 30 giorni, depositando le ricevute PEC entro i successivi 10 giorni, per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio. Fissa l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza ingiustificata agli ordini istruttori consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte onerata.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Il comportamento della parte rispetto all’ordine di esibizione o di acquisizione documentale può essere valutato ai fini probatori, secondo il richiamo operato dall’ordinanza.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata, insieme ai principi di effettività della tutela, quale base per imporre al ricorrente la rinnovazione o integrazione della notificazione necessaria alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- L’ingiustificata mancata esecuzione di un ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo può essere valutata, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., come argomento di prova a favore della ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte onerata della prova.
- Quando la documentazione necessaria alla ricostruzione di una procedura espropriativa può trovarsi presso più amministrazioni o soggetti coinvolti, il giudice può ordinare a ciascuno di essi il deposito di una relazione e degli atti disponibili, estendendo l’ordine istruttorio anche a un’amministrazione inizialmente non destinataria dell’incombente.
- La mancata collaborazione istruttoria dell’amministrazione può essere considerata, ove ne ricorrano i presupposti, anche ai fini della valutazione dell’aggravamento del pregiudizio economico pubblico e di possibili profili di danno erariale.
- Quando una società resistente è in liquidazione e sottoposta a procedura fallimentare, il giudice può imporre la notificazione del ricorso agli organi concorsuali e liquidatori individuati come destinatari necessari, assegnando un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per il deposito delle prove di consegna telematica.
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