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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, ​​- del provvedimento di non ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2025/2026, deliberato dal consiglio di classe -OMISSIS- dell’Istituto resistente nella seduta del -OMISSIS- (verbale n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-), reso noto alla famiglia mediante pubblicazione sul registro elettronico in data -OMISSIS-; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa: - il verbale del consiglio di classe straordinario del -OMISSIS-, di conferma della non ammissione; - la nota di riscontro al reclamo del Dirigente Scolastico del -OMISSIS-; - le relazioni della prof.ssa -OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS-, datate rispettivamente -OMISSIS-.​​

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, con gli atti presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio di classe con cui è stata disposta la sua non ammissione all’esame di Stato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, allo stato sommario della fase cautelare, censure relative all’assenza di carattere individualizzante delle misure previste nel PDP, alla mancata attivazione di un corso di recupero nella materia omissata e a ulteriori contestazioni articolate nel sesto motivo di ricorso. Il Tribunale ha rilevato che tali ultime censure non risultavano specificamente e sufficientemente contestate dall’istituto scolastico, le cui difese erano essenzialmente fondate su una dichiarazione resa stragiudizialmente da una persona informata sui fatti, ritenuta inutilizzabile come prova nel processo amministrativo.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un apprezzabile fumus boni iuris, quantomeno con riferimento alla mancanza di individualizzazione delle misure previste dal PDP e alla mancata attivazione del corso di recupero nella materia indicata, nonché alla non adeguata contestazione delle censure del sesto motivo. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché i tempi del giudizio avrebbero potuto privare lo studente della sessione straordinaria dell’esame di maturità 2025/2026, determinando la perdita dell’intero anno scolastico. La sola sospensione del provvedimento di non ammissione è stata considerata insufficiente; il giudice ha quindi ammesso il ricorrente con riserva alla sessione straordinaria dell’esame di Stato, previa attribuzione del credito maturato per l’ultimo anno scolastico. La trattazione del merito è stata fissata al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l’adozione di una misura cautelare atipica e conformativa, ritenuta necessaria per preservare effettivamente la posizione dello studente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’ammissione con riserva a una prova o sessione d’esame può essere disposta quando la mera sospensione dell’atto di non ammissione non sia sufficiente a preservare concretamente la posizione dell’interessato e sia necessario evitare la perdita dell’anno scolastico.
  • Il fumus boni iuris può sussistere, anche in via sommaria, quando le misure previste da un piano didattico personalizzato non presentino adeguato carattere individualizzante o quando l’amministrazione scolastica non abbia attivato un corso di recupero rilevante ai fini della valutazione di ammissione.
  • Il periculum in mora ricorre quando, per effetto dei tempi necessari alla definizione del giudizio, l’interessato rischi di perdere una sessione d’esame e, conseguentemente, l’intero anno scolastico.
  • Nella fase cautelare, le difese dell’amministrazione non possono fondarsi esclusivamente su dichiarazioni stragiudiziali di persone informate sui fatti, inutilizzabili come prova nel processo amministrativo, soprattutto quando non forniscano una specifica e sufficiente contestazione delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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