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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di mancata ammissione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, adottato dal consiglio di classe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il consiglio di classe lo aveva dichiarato non ammesso all'esame di Stato. Dalla delibazione cautelare emerge che, nello scrutinio finale del quinto anno, il ricorrente aveva riportato una sola insufficienza nella materia -OMISSIS-, mentre le valutazioni ottenute in tutte le altre materie erano positive, anche considerando che l'insegnamento era veicolato nella lingua -OMISSIS-. La non ammissione era stata motivata dal consiglio di classe sulla base della ritenuta insufficienza delle competenze linguistiche, considerate troppo esigue per consentire il superamento delle prove scritte in -OMISSIS-. Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso con riserva alla sessione straordinaria dell'esame di Stato. Una precedente richiesta cautelare urgente era stata respinta con decreto presidenziale per difetto dell'estrema urgenza, poiché il calendario della sessione straordinaria consentiva la trattazione collegiale nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un apprezzabile fumus boni iuris sulla base della sproporzione, prima facie, tra l'unica insufficienza riportata e la non ammissione, nonché delle valutazioni positive conseguite nelle altre materie. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il mancato intervento cautelare avrebbe privato lo studente della possibilità di sostenere la sessione straordinaria, con inizio delle prove scritte il 23 settembre 2026, determinando la perdita dell'intero anno scolastico in attesa della decisione di merito. Per l'effetto, ha sospeso il giudizio di non ammissione e ammesso il ricorrente con riserva alla sessione straordinaria dell'esame di Stato, previa attribuzione del credito scolastico maturato nell'ultimo anno. La trattazione di merito è stata fissata al 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare collegiale, subordinata alla verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • decreto ministeriale 23 luglio 2026, n. 149

    Il calendario della sessione straordinaria dell'esame di maturità, con prove scritte fissate dal 23 settembre 2026, è stato considerato ai fini della valutazione dell'urgenza e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non ammissione di uno studente all'esame di Stato può essere sospesa quando emerga, a una prima delibazione, una possibile sproporzione tra l'unica insufficienza riportata e la gravità della conseguenza, soprattutto in presenza di valutazioni positive nelle restanti materie.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'attesa della decisione di merito comporterebbe la perdita della concreta possibilità di partecipare alla sessione straordinaria dell'esame di Stato e, conseguentemente, dell'intero anno scolastico.
  • Quando ricorrano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può ammettere lo studente con riserva alla sessione straordinaria dell'esame di Stato, previa attribuzione del credito scolastico maturato, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della non ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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